VVF: Applicazione art. 34 e 35 del C.C.N.L.I. del 24.05.2000 – richiesta chiarimenti

16 Giugno 2017

Roma, 16 giugno 2017

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco,
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Dott. Bruno FRATTASI

Al Vice Capo Dipartimento Vicario
Capo del CNVVF
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie
Dott. Fabio ITALIA

e, p.c. Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Applicazione art. 34 e 35 del C.C.N.L.I. del 24.05.2000 – richiesta chiarimenti

Egregi,
l’art. 34 e 35 del CCNLI, sottoscritto il 24 maggio 2000, ha disciplinato le modalità d’impiego del personale durante gli eventi calamitosi, le fasi emergenziali, i periodi di impiego e le indennità spettanti al personale impiegato.
Con Circolare prot. 203643/110 del 08.10.2004 della DCRF venivano fissati gli importi delle specifiche indennità dovute al personale impiegato, oltre al compenso per lavoro straordinario.
In occasione dei noti eventi calamitosi che hanno interessato l’Italia centrale nel corso dell’anno 2016, il cui impegno del personale è tutt’ora in atto, la DCRF, con nota prot. 0012407 del 31.05.2013, ha ribadito le modalità del riconoscimento del compenso per lavoro straordinario in eccedenza dell’orario ordinario in relazione alle fasi emergenziali dichiarate e cioè che l’ammontare delle ore prestate dal personale nelle zone del sisma e per tutto il periodo di permanenza venissero decurtate delle ore che il medesimo personale avrebbe dovuto svolgere permanendo nella propria sede di servizio.

Successivamente, ed in applicazione del contenuto della predetta circolare Italia, la DCRLS provvedeva ad incrementare il sistema di gestione delle competenze SIPEC (v.5.3.5) con un algoritmo, al fine di determinare in maniera corretta e veloce le differenze orarie svolte dal personale impiegato nelle attività emergenziali al fine di determinare e quantificare l’esatto importo da corrispondere per compenso del lavoro straordinario.

L’aggiornamento ha interessato anche la maggiorazione dell’indennità di turno parametrando l’importo alle fasi emergenziali ed al periodo di riferimento, al netto dei turni che il dipendente avrebbe dovuto svolgere in sede.
Tale calcolo, quindi, riconosce la maggiorazione dell’indennità di turno non per l’intero periodo ma solo per i turni non coperti dalla prestazione del lavoro straordinario e corrispondenti ai turni che il personale avrebbe prestato in sede.
Ciò detto, senza entrare nel merito dell’ammontare dell’importo stabilito della predetta indennità che, a parere della scrivente, meriterebbe di essere affrontata in sede di rinnovo del contratto di lavoro poiché l’attuale norma non chiarisce in maniera logica la sua modalità di applicazione, si evidenzia come il criterio applicato per il riconoscimento della stessa non sia in linea con la ratio per la quale venne istituita. In particolare si evidenzia il contenuto delle note DCRF prot.n.17801 del 24.08.2009 e n.12407 del 31.05.2013, emanate in occasione del sisma che si registrò in Abruzzo nel 2009 e gli eventi sismici che si registrarono nella pianura
padano-emiliana nel 2012.
Si voleva, in sintesi, riconoscere al personale impegnato nelle zone terremotate un ulteriore ristoro economico quale segnale di attenzione al disagio al quale il personale veniva ad essere sottoposto durante il periodo di permanenza nelle zone terremotate, considerando l’emolumento come un accessorio avente natura giuridica autonoma rispetto all’indennità di turno di cui all’art. 22 comma 1 del CCNL del 24.05.2004 quindi, per l’intero periodo per tutti i giorni e non solo per gli stessi turni che normalmente il personale assolve nella propria sede di servizio.
Aver trattato il disagio con tale indennità alla stregua delle modalità di determinazioni della prestazione straordinaria, a nostro avviso, non è corretto in quanto il disagio è vissuto dal personale durante tutto il periodo e non a turni alterni.
Per tutto quanto sopra, si chiede di volere intervenire al fine di riconoscere la maggiorazione dell’indennità di turno per tutto il periodo nel quale il personale presta la propria attività lavorativa presso le zone interessate da eventi calamitosi.
In subordine si chiede l’interpretazione autentica della norma contrattuale da parte dell’ARAN.
In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Coordinatore Nazionale
FP CGIL VVF
Mauro GIULIANELLA


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