Roma,8 giugno 2017
Come preannunciato vi offriamo oggi il nostro commento alla controversa norma contenuta nel testo unico, uscito in Gazzetta Ufficiale e quindi legge a tutti gli effetti.
Vi riportiamo preliminarmente il testo della norma approvata:
“15. Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore”.
Come si può leggere una norma complessa la cui scrittura finale, se possibile, accentua le difficoltà applicative e determina un vero e proprio vulnus, rispetto alla concreta situazione del MIBACT.
Pur dando atto alla Direzione politica dello sforzo attuato al fine di dare una risposta alla annosa questione degli scorrimenti, la norma è l’evidente frutto di un compromesso al ribasso e d’altronde lo strumento normativo usato, ovvero il suo inserimento nel Testo Unico presentava già a monte questi rischi derivanti dalla necessità di dare coerenza agli indirizzi normativi già contenuti all’interno della legge (ricordiamo al riguardo le nostre perplessità su questa scelta espresse in precedenti comunicati) nonché a giustificare la solita resistenza da parte degli Uffici di coordinamento e di controllo a voler riconoscere adeguatamente le idoneità conseguitenei corsi concorsi effettuati a partire dal 2007. Ancora preliminarmente va osservato che questa disposizione si aggiunge a quella già prevista dall’art.24 del D. Lgs 150/09, quasi sovrapponendosi. L’art. 24 già prevedeva la possibilità di destinare una quota sino al 50% al personale interno nell’ambito della ordinaria programmazione assunzionale, questa norma sottrae una quota del 20% e ne specifica le procedure, che hanno il loro snodo nella pubblicazione di un nuovo bando. In tale contesto l’idoneità conseguita in precedenti selezioni assume la connotazione di titolo rilevante, unitamente ad altri criteri, ai fini dell’attribuzione di posti riservati per l’accesso all’area superiore. A questo si aggiunge la condizione del possesso dei titoli validi per l’accesso dall’esterno.
Ricapitolando ed esemplificando: il legislatore è parso soprattutto mosso dalla preoccupazione che la norma potesse avere effetti sul riconoscimento della validità dei precedenti percorsi selettivi ed ha agito su due fronti: la riattualizzazione di una procedura, che viene riproposta ex novo con la previsione di un nuovo bando nel cui ambito l’idoneità conseguita precedentemente diviene titolo preferenziale per l’accesso e di conseguenza la previsione tassativa del possesso dei titoli di studio per l’accesso dall’esterno. Il combinato disposto di questi due elementi determina di fatto l’esclusione del personale che, seppure idoneo alle precedenti selezioni, non è in possesso dei titoli richiesti per l’accesso dall’esterno e costringe ilavoratori in possesso dei titoli di studio a sottoporsi ad un’altra selezione i cui criteri devono essere in qualche modo tarati e blindati rispetto agli esiti del bando precedente. Determinando in tal modo un vulnus evidente rispetto a lavoratori che si erano sottoposti ad una procedura concorsuale alle condizioni vigenti al momento della sua emanazione.
Questa evidente contraddizione di per sé è foriera di un gigantesco contenzioso che certamente ha degli elementi di legittimità: proporre una procedura diversa da quella prevista dall’art.24 del D. Lgs. 150/09 non è altro che il riconoscimento implicito della validità di precedenti percorsi selettivi e dare una valenza così rilevante all’idoneità conseguita comporta una evidente discriminazione verso coloro che comunque quella idoneità l’hanno conseguita e che adesso si vedono tagliati fuori da un processo nel quale questo titolo ha valore discriminante.
Queste considerazioni non possono che caratterizzare la nostra insoddisfazione verso questo risultato. E valutare, per i lavoratori interessati da questa esclusione a monte le opportune iniziative di tutela giudiziale che, ricordiamo, possono essere attivate solo in presenza di un bando e non certo verso la legge.
Abbiamo ricevuto in questi giorni molte richieste di chiarimento e anche critiche, che spesso abbiamo ritenuto ingenerose, da parte di molti lavoratori, quasi come se questa norma fosse il frutto di un accordo o che addirittura fosse stata scritta a quattro mani. Non è così, le nostre posizioni al riguardo sono sempre state chiare e hanno mirato a riaprire la partita per tutti gli interessati. Non intendiamo in questa sede certo ripercorrere tutti i passaggi, ma noi ci siamo sforzati di offrire soluzioni che ritenevamo percorribili, soluzioni che non sono state prese in considerazione, come una norma specifica al pari di quella utilizzata per l’Agenzia delle Dogane o senza norma tramite l’utilizzo, appunto dell’art.24 del 150 che non è stata considerata dagli organi di controllo che si sono sempre rifiutati di riconoscere la validità ai fini assunzionali del corso concorso 2007.
La scelta che adesso siamo chiamati a fare è valutare se utilizzare o meno lo strumento unico che oggi la legge dispone, con l’avviso chequesta è, a nostro parere, l’ultima opportunità, con i limiti descritti, per gli scorrimenti di quel corso concorso. Ma è una scelta che dobbiamo fare insieme ai lavoratori e non per diventare il parafulmine su cui scaricare scelte che non convincono per primi noi.
Colosseo: TAR batte Ministro 2 a 0
Leggeremo con attenzione le due sentenze che hanno inferto un altro colpo significativo al progetto riformatore del Ministro Franceschini, al momento ci limitiamo a rilevare che la situazione giurisdizionale ha colpito e anche affondato due capisaldi del progetto di riorganizzazione.
Sulla questione delle nomine abbiamo addirittura l’inserimento di un emendamento ad hoc nella manovrina di bilancio che nei fatti riconosce l’illegittimità delle nomine fatte dei direttori stranieri e che quindi certamente comporterà il dover rifare tutti i bandi. Sempre a proposito di queste nomine rileviamo un certo movimento lobbystico di sostegno ad alcuni dei direttori sospesi: a questi interessati sostenitori possiamo solo ricordare che le nomine non si fanno tramite gli appelli sui giornali o i gruppi su Facebook, main base alle regole di trasparenza ed alle norme generali concorsuali e costituzionali, che in questo caso, a giudizio del Tribunale amministrativo, sono state violate in maniera grave al punto da inficiare l’intero processo. E che la trasparenza e la neutralità delle procedure di nomina dei dirigenti pubblici dovrebbero essere ilvero motivo di preoccupazione e di denuncia di chi ha a cuore le regole della nostra democrazia e non solo il marketing museale. Quanto al Colosseo vogliamo ricordare al Ministro che non è solo il 32° sito autonomo creato dalla sua fantastica riforma: è il cuore del progetto, la summa teologica del mantra della valorizzazione. Subire una sconfitta così cocente dovrebbe essere motivo di riflessione e non di giudizi superficiali sparati ad uso dei media compiacenti.
FP CGIL NAZIONALE MIBACT
Claudio Meloni