Roma, 24
Gennaio 2017
Al Ministero della Difesa
Al Direttore della Direzione generale
del personale civile
dr.ssa Anita Corrado
e p.c. Al vice Capo di Gabinetto
Personale civile Difesa
dr.ssa
Antonietta Fava
OGGETTO:
Circolare n. 0072986 del 25.11.2016 – Personale turnista, istituti vari.-
Codesta
Direzione generale ha, con la circolare in oggetto, ritenuto opportuno fornire
agli enti di servizio talune linee di indirizzo su alcuni importanti aspetti
riguardanti la gestione dell’organizzazione del lavoro in turni, al fine di
garantire una corretta ed organica applicazione dei principali istituti di
legge e contrattuali spettanti al personale turnista.
Tra queste, al
punto 3., è intervenuta anche sul tema “Assenze a vario titolo, riposi e
recuperi”, provando a disciplinare l’ipotesi di assenza a vario titolo mediante
il ricorso all’utilizzo dell’orario convenzionale di servizio
giornaliero, ovvero 6 ore nell’ipotesi di turno articolato su sei giorni, e 7
ore e 12 minuti nell’ipotesi di turno articolato in cinque giorni, per indicare
un presunto residuo a carico del dipendente di un debito orario per l’orario
non effettuato.
Di seguito,
poi, codesta direzione elenca le varie tipologie di turnazione e di presunto
debito accumulato dal lavoratore, e conclude sostenendo che in caso di assenza
a qualsiasi titolo (ferie, permessi retribuiti o altro) coincidente con
un turno, il lavoratore non matura il diritto al riposo compensativo nella
giornata immediatamente successiva; è quindi tenuto ad effettuare la
prestazione lavorativa in luogo del riposo per la durata convenzionale prevista
nella settimana.
In proposito,
ci consenta di non essere affatto d’accordo con le determinazioni assunte sul
punto nella circolare de quo, poiché sul tema è come noto intervenuto il
Contratto Integrativo del C.C.N.L. del Comparto Ministeri del 16 Maggio 1995,
che ne ha integrato talune disposizioni, peraltro tuttora vigenti.
Come quella
contenuta precisamente nell’allegato “A”, punto 4. ” Applicazione dell’art. 19
del C.C.N.L.”, che alla lettera C) recita testualmente: << “le assenze
per l’intera giornata non possono essere calcolate in ore, quale che sia la
durata dell’orario di lavoro nella giornata di assenza”>>.
In ragione di
quanto testé assunto, considerati da ultimo anche gli orientamenti applicativi
ARAN sul tema, si invita codesta Direzione generale a far tenere l’immediata
correzione della predetta circolare sul punto in questione, facendone adeguare
i contenuti alle previgenti disposizioni dispensate dal menzionato Contratto
Integrativo.
Si resta in
attesa di cortese urgente riscontro.
Con viva cordialità
Il Coordinatore Nazionale
FP CGIL
Ministero Difesa
Francesco Quinti