Roma, 4 aprile 2016
In
data 13.11.2015 con circolare prot. 123066 l’Ufficio gestione giuridico
amministrativa del
personale
della Direzione Centrale del personale dell’Agenzia nel regolamentare la
fruizione delle
150
ore per permessi studio, seguendo un parere dell’ARAN , ha stabilito, tra l’altro,
che i
dipendenti
che frequentano università telematiche al fine di fruire dei permessi loro
concessi
dovranno
produrre un “certificato dell’Università che, con conseguente assunzione
di
responsabilità
da parte della stessa Università, attesti che quel determinato dipendente ha
seguito
personalmente,
effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica. In tale
caso
gli
elementi da considerare sono due:
1) il fatto che sia le giornate che gli orari
devono essere
necessariamente
coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative;
2) la certificazione che
solo
in
quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.”
A
parere di questa O.S. tale interpretazione risulta non in linea con quanto
definito con la Circolare
12/2011
di Funzione Pubblica a cui tra l’altro rinvia lo stesso parere.
In
detta Circolare Funzione Pubblica richiama il principio secondo il quale non esistono
in astratto
preclusioni
alla concessione di tali permessi a chi frequenta le università telematiche, ai
fini della
fruizione
di detti permessi, oltre alla presentazione dell’iscrizione ai corsi
universitari e agli esami
sostenuti
( per i quali ai fini della concessione non è richiesto il superamento) e
precisamente riporta
che
ai fini della fruizione è necessario presentare “L’ATTESTAZIONE DELLA
PARTECIPAZIONE
PERSONALE ALLE LEZIONI. IN QUEST’ULTIMO CASO I
DIPENDENTI
ISCRITTI ALLE UNIVERSITA’ TELEMATICHE DOVRANNO
CERTIFICARE L’AVVENUTO COLLEGAMENTO ALL’UNIVERSITA’
TELEMATICA”-
Ora,
appare chiaro:
1) Che il
parere dell’ARAN a cui si fa riferimento rimane un parere proveniente da
una sola delle
parti negoziali.
2) Che le
condizioni applicative e le giustificazioni che in esso richiamate non possono
essere
desunte, in quanto non concordate espressamente da un’interpretazione
unilaterale e
implicita ma semmai da un’interpretazione autentica con le OO.SS.
3) La Funzione
Pubblica ha stabilito che la certificazione per attestare la
partecipazione
del dipendente alle lezioni è il certificato di avvenuto collegamento e
non già quei 2
criteri da essa individuati.
Pertanto,
ritenendo tale interpretazione in controtendenza rispetto allo spirito della
norma
limitando
di fatto la capacità e il diritto di Formazione dei singoli dipendenti nonché
della propria
crescita
professionale, si chiede la modifica della circolare emessa riconoscendo di
fatto la
possibilità
di usufruire delle lezioni in via telematica anche durante le ore di lavoro
come avviene
per
le lezioni ordinarie, previo il solo attestato di avvenuto collegamento all’Università
telematica.
Certi
di una Sua sensibilità al riguardo, in attesa di riscontro, cordialmente si
saluta.
Il
Coordinatore Nazionale
Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli FP CGIL
Florindo Iervolino