Esacri: Nota unitaria su deliberazione n.71

28 Ottobre 2016

Esacri: Nota unitaria su deliberazione n.71

Le scriventi OO.SS., durante la riunione dello
scorso 18 ottobre, hanno fatto

presente, dopo l’illustrazione del contenuto della
Delibera che avrebbe dovuto essere

approvata il successivo 21 ottobre dal Comitato, che
tale Delibera si configurava

inaccettabile in quanto “accantonava” semplicemente le somme per il pagamento dei

crediti certi dei lavoratori, mentre disponeva altri
stanziamenti per il pagamento di crediti

diversi non assistiti da diritto di prelazione a
favore della Associazione.

Le scriventi, nell’occasione, avevano altresì
invitato la controparte ad attendere il

parere dell’Avvocatura Generale dello Stato,
peraltro arrivato poi il giorno successivo,

prima di procedere alla deliberazione, al fine di
dare corso alle indicazioni eventualmente

fornite dalla citata difesa erariale.

Come prevedibile, il parere in questione ha
confermato, al di là di ogni dubbio, la

correttezza della posizione delle scriventi sinteticamente
rappresentata nell’atto di

intimazione e messa in mora, non a caso citato nello
stesso parere.

Sempre l’Avvocatura, nel proprio parere, senza ombra
di dubbio, afferma che è

legittimo procedere a liquidare integralmente, anche
mediante “periodici stati di

ripartizione”
i crediti privilegiati ” p
rima di predisporre il ricordato piano finale”,

con la ulteriore significativa precisazione che il
termine normativamente previsto del

31.10.16 è da qualificarsi non come “perentorio, benché
semplicemente come

ordinatorio e acceleratorio”. Con la evidente conseguenza che v’è tutto il tempo
per

procedere nel senso indicato dalla difesa erariale e
dalle scriventi.

Tale parere è pervenuto, come si legge nella stessa
delibera 71, il 20 u.s. di tal che

non si comprende il motivo per il quale, nonostante
la chiarezza, la semplicità e la

univocità delle indicazioni fornite dall’Avvocatura
Generale dello Stato, peraltro corredate

da ampie delucidazioni, il Comitato, con la
Deliberazione 71, “accantoni” semplicemente le

somme adducendo come inaccettabile scusa la
necessità di approfondire il su citato parere

dell’Avvocatura e che “non
vi è stato il tempo per effettuare i necessari

approfondimenti”,
procedendo invece a stanziare in
fretta e furia somme destinate

anche alla soluzione di posizioni creditorie non
privilegiate.

Non pare priva di rilievo nel presente ragionamento
la ulteriore circostanza, di cui

alla deliberazione n. 70 del 21.10.2016, avente ad
oggetto la anticipazione di cassa 2016,

per la cui determinazione è stata utilizzata – oltre
ad altre voci di bilancio – la <<somma

afferente la procedura propedeutica
dell’avvio della Gestione separata (massa attiva), alla

data del 31.12.2015… per un importo
di € 30.158.419,69, i cui 2/3 ammontano ad €

7.539.604,92…>> somme che ci si chiede come verranno
impiegate per il caso in cui

vengano liquidate, se pure a titolo di anticipazione
di cassa. Ed infatti, considerata la

disposizione di cui all’art. 4 del D. Lgs. 178/2012,
considerata la gestione separata quale

modalità di liquidazione dei crediti con causa
giuridica antecedente al 31.12.2011, pare

evidente che tali anticipazioni possano e debbano,
ove concesse, essere impiegate solo ed

esclusivamente per la liquidazione dei debiti in
gestione separata, secondo le prelazioni di

legge, nel rispetto delle modalità indicate dalla
medesima disposizione e abbondantemente

chiarite dalla difesa erariale.

Per tutti questi motivi, la delibera n. 71 non solo
è lesiva degli interessi dei

lavoratori ma è illegittima e deve essere annullata,
nella parte nella quale ha disposto

l’accantonamento delle somme, anche in
considerazione del fatto che è pervenuto il

prestito del MEF di cui alla delibera.

Tutto ciò premesso e considerato le scriventi chiedono
l’immediato

annullamento
parziale delle delibera, nella parte in cui ha stabilito

l’accantonamento
delle somme e non il pagamento dei crediti dei lavoratori

assistiti da
prelazione, inseriti in gestione separata, ed in ogni caso la rettifica

della stessa
in conformità del parere fornito dall’Avvocatura e delle richieste

delle
scriventi esplicitate nell’Atto di intimazione e diffida inoltrato.

Si resta in attesa di immediato riscontro,
riservandosi sin d’ora, in caso di Vs.

perdurante illegittimo comportamento, di intraprendere
tutte le iniziative ritenute

necessarie alla tutela degli interessi dei
lavoratori.

Roma, 28 ottobre 2016

             FP CGIL                            CISL FP                         UIL PA

Salvatore Chiaramonte     Gabriella Di Girolamo   Gerardo Romano                            

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