Le scriventi OO.SS., durante la riunione dello
scorso 18 ottobre, hanno fatto
presente, dopo l’illustrazione del contenuto della
Delibera che avrebbe dovuto essere
approvata il successivo 21 ottobre dal Comitato, che
tale Delibera si configurava
inaccettabile in quanto “accantonava” semplicemente le somme per il pagamento dei
crediti certi dei lavoratori, mentre disponeva altri
stanziamenti per il pagamento di crediti
diversi non assistiti da diritto di prelazione a
favore della Associazione.
Le scriventi, nell’occasione, avevano altresì
invitato la controparte ad attendere il
parere dell’Avvocatura Generale dello Stato,
peraltro arrivato poi il giorno successivo,
prima di procedere alla deliberazione, al fine di
dare corso alle indicazioni eventualmente
fornite dalla citata difesa erariale.
Come prevedibile, il parere in questione ha
confermato, al di là di ogni dubbio, la
correttezza della posizione delle scriventi sinteticamente
rappresentata nell’atto di
intimazione e messa in mora, non a caso citato nello
stesso parere.
Sempre l’Avvocatura, nel proprio parere, senza ombra
di dubbio, afferma che è
legittimo procedere a liquidare integralmente, anche
mediante “periodici stati di
ripartizione”
i crediti privilegiati ” p
rima di predisporre il ricordato piano finale”,
con la ulteriore significativa precisazione che il
termine normativamente previsto del
31.10.16 è da qualificarsi non come “perentorio, benché
semplicemente come
ordinatorio e acceleratorio”. Con la evidente conseguenza che v’è tutto il tempo
per
procedere nel senso indicato dalla difesa erariale e
dalle scriventi.
Tale parere è pervenuto, come si legge nella stessa
delibera 71, il 20 u.s. di tal che
non si comprende il motivo per il quale, nonostante
la chiarezza, la semplicità e la
univocità delle indicazioni fornite dall’Avvocatura
Generale dello Stato, peraltro corredate
da ampie delucidazioni, il Comitato, con la
Deliberazione 71, “accantoni” semplicemente le
somme adducendo come inaccettabile scusa la
necessità di approfondire il su citato parere
dell’Avvocatura e che “non
vi è stato il tempo per effettuare i necessari
approfondimenti”,
procedendo invece a stanziare in
fretta e furia somme destinate
anche alla soluzione di posizioni creditorie non
privilegiate.
Non pare priva di rilievo nel presente ragionamento
la ulteriore circostanza, di cui
alla deliberazione n. 70 del 21.10.2016, avente ad
oggetto la anticipazione di cassa 2016,
per la cui determinazione è stata utilizzata – oltre
ad altre voci di bilancio – la <<somma
afferente la procedura propedeutica
dell’avvio della Gestione separata (massa attiva), alla
data del 31.12.2015… per un importo
di € 30.158.419,69, i cui 2/3 ammontano ad €
7.539.604,92…>> somme che ci si chiede come verranno
impiegate per il caso in cui
vengano liquidate, se pure a titolo di anticipazione
di cassa. Ed infatti, considerata la
disposizione di cui all’art. 4 del D. Lgs. 178/2012,
considerata la gestione separata quale
modalità di liquidazione dei crediti con causa
giuridica antecedente al 31.12.2011, pare
evidente che tali anticipazioni possano e debbano,
ove concesse, essere impiegate solo ed
esclusivamente per la liquidazione dei debiti in
gestione separata, secondo le prelazioni di
legge, nel rispetto delle modalità indicate dalla
medesima disposizione e abbondantemente
chiarite dalla difesa erariale.
Per tutti questi motivi, la delibera n. 71 non solo
è lesiva degli interessi dei
lavoratori ma è illegittima e deve essere annullata,
nella parte nella quale ha disposto
l’accantonamento delle somme, anche in
considerazione del fatto che è pervenuto il
prestito del MEF di cui alla delibera.
Tutto ciò premesso e considerato le scriventi chiedono
l’immediato
annullamento
parziale delle delibera, nella parte in cui ha stabilito
l’accantonamento
delle somme e non il pagamento dei crediti dei lavoratori
assistiti da
prelazione, inseriti in gestione separata, ed in ogni caso la rettifica
della stessa
in conformità del parere fornito dall’Avvocatura e delle richieste
delle
scriventi esplicitate nell’Atto di intimazione e diffida inoltrato.
Si resta in attesa di immediato riscontro,
riservandosi sin d’ora, in caso di Vs.
perdurante illegittimo comportamento, di intraprendere
tutte le iniziative ritenute
necessarie alla tutela degli interessi dei
lavoratori.
Roma, 28 ottobre 2016
FP CGIL CISL FP UIL PA
Salvatore Chiaramonte Gabriella Di Girolamo Gerardo Romano