La procedura sul
cosiddetto concorsone si arricchisce ogni giorno di novità che faranno gola ad
un esercito di avvocati in cerca di clienti. L’ultima è quella del
riconoscimento anticipato della qualifica di restauratore ai sensi dell’art.182
del Codice dei Beni Culturali, ai diplomati SAF, riconoscimento anticipato al
solo fine di consentire la partecipazione al concorso di tutto coloro in
possesso di questo titolo. Quindi ieri il Ministero ha provveduto a pubblicare
questo elenco parziale con delle motivazioni giuridicamente surreali e in
particolare legati ad una serie di considerazioni, provenienti, da quanto si
capisce dalle premesse del decreto,da un
parere dell’Ufficio Legislativo e da valutazioni del Segretariato
Generale. Il punto è che si è cercato di mettere una pezza ad una defaillance
contenuta nel decreto e poi nel bando di concorso e la pezza rischia di essere
peggiore del buco. La defaillance è che il bando, a differenza della versione
definitiva del relativo decreto di identificazione dei criteri utili alla sua
emanazione, consentiva l’accesso con riserva di tutti coloro che avevano
avanzato richiesta di riconoscimento della qualifica di restauratore, nelle
more della definizione della procedura selettiva in atto, la cui scadenza è poi
stata rinviata al 31 luglio di quest’anno. In sostanza il rinvio ha portato
questa scadenza oltre la data di scadenza della domanda di partecipazione al
concorso, innestando un contenzioso il cui esito è al momento del tutto
favorevole ai ricorrenti in virtù di sentenze TAR che dispongono l’ammissione
con riserva degli stessi alle prove selettive. La pezza a colori è che adesso
si anticipa l’esito della selezione per una parte dei restauratori, quelli in
possesso del diploma SAF, giustificando questa scelta sulla base del fatto che
la condizione di diplomati SAF in ogni caso consentiva, nelle more del
riconoscimento della qualifica, l’esercizio della professione e comportava,
nella procedura selettiva in atto, il riconoscimento automatico della qualifica
stessa. Insomma è la prima volta che un processo selettivo previsto dalla legge
non arriva a conclusione sulla base di bizzarre motivazioni tecnico-giuridiche,
tutte avanzate al fine di ottenere un risultato strumentale e orientato al
contingente, ovvero il diritto o meno a partecipare ad un’altra prova
selettiva. Non avremmo sprecato una riga
se questo risultato avesse riguardato tutta la platea dei potenziali
interessati: non è così, tutti coloro che stanno aspettando l’esito della
procedura selettiva e non sono in possesso del titolo SAF al momento sono
esclusi fatti salvi gli esiti del contenzioso a cui già sono stati costretti.
Con l’aggravante che questa disposizione rischia di inficiare questa procedura
concorsuale in quanto lede evidentemente la pari opportunità di accesso.
Insomma un pasticciaccio da cui peraltro si evidenzia una quantomeno impropria
pressione su una Commissione che dovrebbe essere imparziale, indipendente e
neutrale, e non certo semplice esecutrice di disposizioni di organi interni al
Ministero. Lasciando poi alla incolpevole DG Educazione e Ricerca il cerino in
mano di un decreto palesemente imposto che grida vendetta.
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