Roma, 20 aprile 2016
Con la presente la scrivente O. S. produce le proprie
osservazioni allo schema di Decreto di cui
all’oggetto.
Il Decreto introduce modifiche sostanziali alla
precedente regolamentazione, con la finalità di
garantire all’offerta del ciclo museale parametri di
flessibilità e di ottimizzazione nell’impiego delle
risorse umane. Da questo punto di vista gli elementi più
significativi sono : la previsione di apertura
totale, fatta salva la valutazione discrezionale del
mantenimento del giorno di chiusura; la
possibilità, in particolare per i Direttori dei Musei
autonomi, di intervenire sugli orari di apertura
adattandoli alle esigenze ritenute più funzionali alla
fruizione del sito; la possibilità per i Direttori dei
Poli museali di modificare l’articolazione degli orari,
d’intesa con il DG Musei; la possibilità per
entrambi di decidere in autonomia aperture straordinarie
in alcune delle giornate di prevista
chiusura.
Siamo quindi dinanzi ad un progetto di deregolamentazione
degli orari, che necessariamente
comporta valutazioni rigorose in ordine al necessario
mantenimento della garanzie di sicurezza
degli ambienti, degli operatori e degli utenti che li
frequentano nonchè dell’integrità del patrimonio
posseduto (tutela), elemento che appare del tutto assente
non solo dal D.M. ma anche dalla
Relazione Illustrativa .
Da questo punto di vista la previsione di apertura
totale, sia pure mediata dalla possibilità di
chiusura settimanale sulla base di non meglio specificate
“esigenze di buon andamento”, non ci
pare corrisponda in pieno alle esigenze predette.
Pertanto si chiede di modificare la previsione di cui al
comma 1 dell’articolo 1 dello schema di
Decreto, prevedendo l’ordinaria chiusura settimanale e
subordinando le eccezioni a tale regola alla
previa valutazione delle esigenze di manutenzione
ordinaria e straordinaria del sito per il quale si
intende disporre l’apertura continuativa su sette
giorni.
Per quanto riguarda la facoltà di definire aperture
straordinarie nei giorni di prevista chiusura, in
base a decisione dei singoli Direttori e non tramite
Accordo integrativo su base nazionale, si fa
presente che tale modello non è attuabile in base alle
regole contrattuali vigenti. Dette aperture
devono essere finanziate e va previsto il rispetto delle
prerogative negoziali sulla materia,
prerogative esercitate dal livello nazionale per le
modalità di stanziamento delle risorse e dal
livello territoriale per quanto riguarda l’adesione
all’Accordo. Non risulta infatti presente un
qualsivoglia riferimento alla possibilità di utilizzo di
risorse proprie ed extra Fua da parte dei
soggetti interessati.
Pertanto si chiede di aggiungere nel comma 5, dopo
“direttive del Ministro”, “previa disponibilità di
specifiche risorse in dotazione agli Uffici interessati
e/o alla DG Musei, utili a finanziare dette
aperture, e nel rispetto della vigente normativa in
materia di rapporti sindacali”.
Inoltre, con riferimento al comma 3, in luogo di
“tenuto conto della dotazione di personale” si
chiede di inserire “tenuto conto dei numeri
minimi previsti dalla vigente normativa in materia di
sicurezza e dai relativi accordi”.
Per quel che concerne la materia della sicurezza e
vigilanza, appare opportuno un richiamo
preliminare alla normazione specifica prevista dalla
legislazione italiana.
In particolare si chiede di integrare il comma 1
dell’articolo 2 con opportuni richiami al D. Lgs
81/08, al DM 569 del 20/05/92 e al D. Lgs. 139/2006.
Sempre nell’articolo 2, comma 1, sarebbe
opportuno integrare il richiamo ai doveri di sicurezza
anche con un riferimento specifico al rischio
“terrorismo”, peraltro assente anche nella
relazione tecnica, ovvero inserire, dopo “antifurto”: “e,
nei siti individuati dagli organi preposti come obiettivi
sensibili, adeguati dispositivi di controllo e
deterrenza (metal detector, impianti di
videosorveglianza, rapiscan, etc.)”.
Inoltre si richiama la
necessità di inserire dopo “redatto dal direttore
dell’istituto e del luogo”, “sentito il Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza”, in quanto anche questo è un obbligo derivante
dalla D.Lgs. 81/08.
Per quello che riguarda il comma 4 (riconoscibilità del
personale) si ritiene la disposizione inutile e
ridondante, in quanto già normata nel Codice di
Comportamento. In particolare appare del tutto
fuori contesto il richiamo alle sponsorizzazioni tecniche
per la fornitura di capi e/o accessori, per
cui si chiede di espungere l’intero comma o, in
subordine, la parte relativa alle sponsorizzazioni.
Per quanto riguarda lo stralcio di Relazione Illustrativa
proposta dalla Commissione di
studio per l’attivazione del Sistema Museale Nazionale,
la scrivente preliminarmente fa osservare
che il personale addetto ai cicli di vigilanza già da
tempo è in condizione di offrire servizi, previsti
nel profilo professionale AFAV, complementari al ciclo
museale e non solo finalizzati alla vigilanza
ed all’accoglienza.
Pertanto nella individuazione di un nuovo modello
organizzativo sarebbe risultata
necessaria una riflessione sull’utilizzo di tutte le
competenze professionali previste nel profilo di
riferimento, al fine di sollecitarne un utilizzo pieno,
per valorizzare l’apporto professionale di questi
lavoratori anche in relazione alla semplificazione
proposta per le funzioni di vigilanza.
Semplificazione che peraltro esiste già nei fatti: la
scarsità di personale produce già una vera e
propria discrasia nell’organizzazione concreta dei turni
di servizio, con aperture fatte al di sotto dei
minimi previsti e con aggiunta di personale esterno
(variamente “contrattualizzato” in quanto
dipendente del Gestore dei servizi aggiuntivi, o facente
parte di associazioni di volontariato, o
retribuito con voucher in quanto lavoratore occasionale)
a cui non è possibile attribuire
responsabilità dirette sulle procedure di sicurezza.
Pertanto sarebbe stato opportuno, da parte della
Commissione, un invito alla puntuale verifica
delle modalità di copertura dei servizi, come elemento
propedeutico alla loro eventuale modifica.
La flessibilità invocata rispetto ai parametri definiti
dalla precedente normativa sulla vigilanza deve
essere necessariamente correlata alla qualità degli
impianti tecnologici già presenti o di immediata
realizzazione nonché alle specificità del sito ed alla
dotazione di personale effettivamente
utilizzabile. Con la specifica ulteriore che il personale
utilizzabile nelle funzioni di vigilanza diretta e
nelle responsabilità connesse è solo il personale di
ruolo, stante quanto previsto dal Codice dei
Beni Culturali : per cui – pur essendo in linea di
principio condivisibile la necessità di una migliore
organizzazione dei servizi, e pertanto di una
flessibilizzazione dei compiti di sorveglianza diretta in
presenza dei requisiti previsti dalla normativa in
materia – tale flessibilità deve essere
necessariamente ricondotta alle condizioni de quo,
relative alla strumentazione tecnologica in
grado di sopperire adeguatamente allo sganciamento ed
alla rimodulazione della sorveglianza
diretta.
In merito ai Parametri di valutazione per la definizione
dei Piani di vigilanza, accoglienza e
sicurezza contenuti nell’Allegato tecnico al D.M., si
rileva come manchi, all’interno del riquadro 4
“Dotazioni tecnologiche e di sicurezza”, una voce
riferita alle difese passive (teca, teca
antisfondamento, allarme “a tenda, distanziatore,…) di
cui risulti dotata la singola opera posseduta
dalla struttura : elemento che definirebbe ulteriormente
e con maggior precisione il risultato
dell’analisi dei rischi e quindi il margine di
flessibilità applicabile alla funzione di sorveglianza.
Infine si esprimono forti preoccupazioni rispetto
all’impatto negativo che tale rimodulazione può
avere nella distribuzione del personale, con riferimento
al concentramento dello stesso nei siti a
maggior richiamo ed il conseguente ulteriore
ridimensionamento delle possibilità di fruizione dei
circuiti cosiddetti minori.
FP CGIL Nazionale MIBACT
Claudio Meloni