Roma, 14 marzo 2016
Di seguito all’incontro
di venerdì 11 marzo u.s., si forniscono gli elementi di
valutazione FPCGIL,
CISLFP e UILPA del Ministero dell’Economia e delle Finanze
sulla prima bozza di
accordo consegnata dall’amministrazione nel corso della
citata riunione.
Cogliamo anche l’occasione,
per sottolineare che la formazione è un percorso
che deve essere
garantito dall’Amministrazione e qualora lo stesso corrisponda
alla normativa dettata
dal CCNL potrà essere eventualmente utilizzata nel
processo delle
progressioni economiche.
FORMAZIONE
L’informativa
riguardante il piano formativo rivolto al personale del Ministero
dell’Economia e delle
Finanze deve essere presentata ed inviata
preventivamente alle
OO.SS.. In sostanza deve prevedere contenuti
inerenti
l’attività amministrativa effettivamente svolta e affidata al
personale, in quanto ciò deve
permettere di accrescere le conoscenze
professionali
acquisite dallo stesso. Per questo motivo deve essere garantito a
tutto il personale
così come previsto dall’art 18, comma 6 lettera c), del CCNL.
La formazione prevede,
in conformità al CCNL, un esame finale che potrebbe
avvenire, come
proposto dall’Amministrazione, mediante l’estrazione di una
serie
di domande già rinvenute negli ipotizzabili moduli di apprendimento
somministrati al
personale stesso durante il percorso formativo e che potranno
essere consultati all’infinito.
La procedura iniziale
dovrà prevedere un atto formale dove il personale dovrà
formalizzare la
partecipazione o la rinuncia alla formazione, questo a garanzia
che tutto il personale
sia stato raggiunto ed informato sul piano formativo.
La conclusione del
percorso formativo dovrà prevedere un attestato di
partecipazione.
Per tale procedura e
per il piano formativo non potranno essere utilizzate le
risorse destinate all’incentivo
del personale.
PROGRESSIONI
ECONOMICHE
Affinché la suddetta
formazione possa essere affiancata agli altri criteri
selettivi, assieme all’esperienza
professionale maturata e ai titoli di studio,
culturali e
professionali posseduti, così come previsto dal richiamato art. 18
comma 6 lettera c),
del CCNL. In caso contrario, così come prescritto dal
contratto di lavoro il
capitolo formazione non potrà produrre alcun punteggio,
utile alla definizione
della graduatoria. Inoltre, occorrerà che la stessa sia
oggetto di informativa
preventiva alle OO.SS. e dovrà essere allegato un
documento “all’accordo”,
con il quale vengono resi noti contenuti e materie,
modalità di espletamento
dei moduli formativi e tempistica degli stessi.
In ogni caso ci dovrà
essere una verifica congiunta tra parti sociali e
l’Amministrazione dell’esito
finale professionale della formazione, affinché la
stessa abbia la sua
efficacia e quantificazione nella procedura delle
progressioni
economiche.
Per quanto riguarda i
titoli di studio, culturali e professionali che non siano già
in possesso
dell’Amministrazione, e che siano invece posseduti e dichiarati dai
concorrenti ai fini
della procedura ed alla scadenza del bando, essi dovranno
essere consegnati all’Amministrazione
nei tempi stabiliti dallo stesso.
Inoltre per la
valutazione nell’area III dei titoli di studio non specifici, la laurea
triennale o vecchio
ordinamento avrà una decurtazione di 3 punti e i titoli
aggiuntivi avranno un
valore ridotto del 50%.
La formazione non è
vincolante alla partecipazione delle progressioni
economiche, ma è un
criterio di assegnazione di ulteriore punteggio.
La conclusione della
procedura dovrà avvenire annualmente entro il 31
dicembre rispetto all’annualità
del FUA di riferimento.
REQUISITI
Possono partecipare
alle procedure per l’attribuzione della fascia economica
superiore tutti i
dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo
indeterminato,
appartenenti al ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze
e che abbiano maturato
nella stessa amministrazione un’anzianità almeno
biennale nella fascia
retributiva inferiore, rispetto a quella per la quale si andrà
a concorrere.
Inoltre, ai fini dei
posti da inserire tra una posizione economica e l’altra,
bisognerà tener conto:
* del personale che
non ha usufruito dei passaggi economici del 2010;
* del personale idoneo
alle riqualificazioni giuridiche nelle aree, qualora
quest’ultima
corrisponda alla posizione economica per la quale si sta
concorrendo;
Soddisfatti i principi
A e B sopra riportati:
* medesima percentuale
per ogni posizione economica.
CRITERI
SELETTIVI
* ESPERIENZA
PROFESSIONALE MATURATA;
* FORMAZIONE
PROFESSIONALE
* TITOLI
DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI
AREA
I/AREA II/AREA III: ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA
MAX 30 PUNTI
*1,2 PUNTO PER OGNI
ANNO NELLA FASCIA RETRIBUTIVA DI APPARTENENZA
*0,4 PUNTI PER OGNI
ANNO NEL RUOLO MINISTERO DELL’ECONOMIA DELLE
FINANZE
*0,2 PUNTI PER OGNI
ANNO NEL RUOLO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
*6 PUNTI IDONEITÀ
RIQUALIFICAZIONE
AREA
I/AREA II/AREA III: FORMAZIONE PROFESSIONALE
MAX 30 PUNTI
*DA 0 A 5 RISPOSTE
CORRETTE 0 PUNTI
*DA 6 A 30 RISPOSTE
CORRETTE 15 PUNTI
*DA 6 A 30 RISPOSTE
CORRETTE 0,6 PUNTI PER OGNI RISPOSTA ESATTA
AREA
I: TITOLO DI STUDIO
MAX 30 PUNTI (Si
considera solo il titolo più elevato posseduto)
*24 PUNTI LICENZA
MEDIA ELEMENTARE O DIPLOMA DI SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
*26 PUNTI DIPLOMA DI
QUALIFICA PROFESSIONALE (BIENNALE/TRIENNALE)
*27 PUNTI DIPLOMA DI
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO O DI
ISTRUZIONE
PROFESSIONALE (QUADRIENNALE/ QUINQUENNALE)
*30 PUNTI DIPLOMA DI LAUREA
AREA
II: TITOLO DI STUDIO
MAX 30 PUNTI (Si
considera solo il titolo più elevato posseduto)
*24 PUNTI DIPLOMA DI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
*26 PUNTI DIPLOMA DI
QUALIFICA PROFESSIONALE (BIENNALE/TRIENNALE)
*28 PUNTI DIPLOMA DI
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO O DI
ISTRUZIONE
PROFESSIONALE (QUADRIENNALE/QUINQUENNALE)
*29 PUNTI DIPLOMA DI
LAUREA TRIENNALE
*30 PUNTI DIPLOMA DI
LAUREA SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO
AREA
III: TITOLO DI STUDIO
MAX 30 PUNTI
DI CUI MAX 25 PUNTI
TITOLI DI STUDIO (Si considera solo il titolo più
elevato
posseduto):
*22 PUNTI DIPLOMA DI
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO O DI
ISTRUZIONE
PROFESSIONALE (QUADRIENNALE/QUINQUENNALE)
*25 PUNTI DIPLOMA DI
LAUREA TRIENNALE
*27 PUNTI DIPLOMA DI
LAUREA SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO
DI CUI MAX 3 PUNTI
TITOLI DI STUDIO AGGIUNTIVI:
*1 PUNTO II LAUREA
TRIENNALE
*2 PUNTI II LAUREA
SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO
*1 PUNTI AGGIUNTIVI
MASTER, DOTTORATO DI RICERCA, DIPLOMA DI
SPECIALIZZAZIONE,
ABILITAZIONI, ISCRIZIONI AD ALBI O REGISTRI
PROFESSIONALI
QUALORA
NON FOSSE POSSIBILE UTILIZZARE IL CRITERIO DELLA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE COME SOPRA DESCRITTO, LA STESSA
SARA’
ESCLUSA DAI CRITERI SELETTIVI
POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
Occorre rivedere la
proporzione tra periferia e centro in relazione alle reali
esigenze
organizzative.
Vanno altresì allegati
all’accordo due prospetti, il primo per individuare con
esattezza le tipologie
di incarichi ai quali potranno essere conferite le posizioni
organizzative, in caso
contrario va assicurato un confronto preventivo a livello
territoriale con le
OO.SS. e le RSU, il secondo per individuare, ufficio per ufficio
a livello territoriale
e di dipartimento a livello centrale, il numero delle posizioni
organizzative
assegnate.
Infine, dopo i
conferimenti da parte delle strutture interessate sarà assicurata
l’informazione alle
OO.SS. territoriali ed alle RSU sui destinatari.
FP CGIL CISL FP UILPA
Boldorini Bonomo G. Bordini