Mibact – Nota unitaria codice comportamento

29 Febbraio 2016

Mibact – Nota unitaria codice comportamento

Roma, 29 febbraio 2016

Dopo attenta visione e verifica del codice di comportamento del MIBACT
allegato al D. M. 23 dicembre 2015, rappresentiamo quanto segue.

All’art. 3 comma 7 si legge che “In attuazione dell’art. 53, comma 1 bis del
decreto legislativo 27 ottobre 2009 n .150 e della circolare 6 agosto 2010 n.11
del Dipartimento della Funzione pubblica, il dipendente appartenente a
qualsiasi area funzionale che ricopre la qualifica di dirigente sindacale ai
sensi dell’articolo 10, comma 1 del CCN Quadro 7 agosto 1998 non può essere
assegnato, nell’ambito dell’Unità operativa di appartenenza, a sezioni, unità
organiche, servizi che si occupano della gestione del personale, nonché delle
relazioni sindacali e che sono tenuti ad assicurare la massima riservatezza,
non può essere nominato componente di Consigli di Amministrazione o Comitati di
gestione o organismi analoghi, non può essere assegnato presso i Servizi
informatici, considerata la tracciabilità dei dati, non può essere nominato in
commissioni di esami, quale componente o segretario. Tale incompatibilità
permane sino alla fine dell’anno successivo alla data di cessazione del mandato
sindacale”.

In realtà la portata del combinato
normo-contrattuale che disciplina la materia è diversa e la disposizione di cui
al comma 7 dell’art. 3 si presta ad interpretazioni estremamente estensiva
della restrizione.

Infatti, al disposto di cui all’art.
53 comma 1-bis del d. lgs. 165/2001 che ha introdotto il divieto – e non il d.
lgs. 150/2009 citato – stabilendo che “Non
possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla
gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli
ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o
di consulenza con le predette organizzazioni”, ha fatto seguito la circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica – n. 11/2010, ad oggetto “requisiti
per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche
amministrazioni”, che ha chiarito che il regime di vincolo stabilito
individua in modo chiaro la competenza
specifica in materia di gestione «del» personale. Tale restrizione è dunque
da ricondursi propriamente ed esclusivamente ai soli uffici cui
istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la
competenza sulla gestione del personale in ciascuna amministrazione; dunque,
non è compresa nella previsione, ad esempio, la preposizione ad uffici che, tra
le altre competenze, svolgono anche l’attività di gestione del personale (ad
esempio, i Capi Dipartimento e i Segretari generali preposti a strutture
organizzative complesse nel cui ambito sono collocati gli uffici dirigenziali
generali competenti in materia di affari generali e personale, mentre rientrano
nel regime restrittivo i Capi Dipartimento degli affari generali e personale).

Rappresenterebbe infatti una grave
illegittimità, attribuire al disposto normativo un’accezione più’ ampia di
quella prevista dalla legge, non circoscrivendola ai soli casi di competenza
specifica alla gestione del personale.

 

Per questi motivi chiediamo la
convocazione di un incontro urgente nell’ambito del quale confrontarsi con
l’Amministrazione per giungere ad una modifica del testo.

          
      FP CGIL                CISL FP                   UIL PA

Claudio Meloni       Daniela
Volpato           Enzo Feliciani

 
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