MIBACT: Riconoscimento benefici previdenziali al personale esposto a sostanze insalubri – lettera al Capo di Gabinetto D’Andrea

01 Dicembre 2015

 

News

 
Riconoscimento benefici previdenziali al personale esposto a sostanze insalubri – lettera al Capo di Gabinetto D'Andrea
 

   Roma, 1 dicembre ’15

 

Al Capo di Gabinetto

Prof. Giampaolo
D’Andrea

 

E, p.c.:

 

Al Segretario Generale

 Arch. Antonia Pasqua Recchia

 

Al DG Organizzazione

Dr. Gregorio Angelini

 

LORO SEDI

 

 

 

 

 

Oggetto: Sentenza
Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio – n.335/2015 –

              
                 Riconoscimento benefici
previdenziali al personale esposto a sostanze insalubri.

 

Signor Capo di
Gabinetto,

 

Riteniamo
opportuno sottoporre alla S.V. l’esito del contenzioso attivato a seguito di
un  ricorso avviato da un gruppo di
lavoratori in quiescenza, provenienti dai cicli lavorativi afferenti il
restauro, i quali hanno avanzato istanza di riconoscimento, ai fini del
trattamento pensionistico, dell’esposizione ai lavori insalubri.

La
vicenda trae origine da una richiesta, avanzata a suo tempo dalla scrivente
O.S., tesa al riconoscimento ai lavoratori che nel corso della loro attività
sono stati esposti alle sostanze insalubri elencate nell’art.1 del Decreto
Luogotenenziale n.110/1919 dei benefici previsti dall’art.25 del DPR 1092/73.

Richiesta
sulla quale abbiamo purtroppo registrato un parere negativo
dell’Amministrazione, motivato dal fatto che l’art.25 del DPR 1092/73 sia
riferibile solo al personale con qualifica operaia, analogamente al
riconoscimento previsto per il personale operaio del Ministero della Difesa a
cui è esplicitamente indirizzata la disposizione. A tale posizione noi abbiamo
replicato sostenendo che, sulla base dell’evoluzione delle normative in materia
di sicurezza sul lavoro, non può essere l’appartenenza ad una singola categoria
professionale bensì la concreta esposizione alle sostanze insalubri
riconosciute dall’attuale normativa a determinare il diritto dei lavoratori ad
usufruire dei benefici previdenziali previsti, in particolare lavoratori del
restauro e fotografi. E nel contempo avviando il contenzioso che, per quel che
riguarda il personale in quiescenza, ha prodotto  l’importante sentenza che inviamo per
opportuna conoscenza ed i conseguenti approfondimenti.

In tale
contesto abbiamo peraltro dovuto verificare, a partire dall’entrata in vigore
del Contratto Integrativo di Amministrazione stipulato alla fine degli anni
Novanta, l’abbandono dell’aggiornamento e rilascio del Libretto Individuale di
Rischio previsto dall’art.9 del DPR 146/1975, che formava, nel contesto
normativo sopra evidenziato, strumento normativo essenziale ai fini del
riconoscimento del beneficio pensionistico. Una decisione inspiegabile, come se
il rilascio di detto documento fosse solo propedeutico al riconoscimento
dell’indennità di rischio e non utile ai fini del monitoraggio delle condizioni
di esposizione al rischio ed ai conseguenti benefici pensionistici. Di
conseguenza l’applicazione della sentenza ha una delimitazione temporale dovuta
proprio a questo improvvido abbandono della procedura sopra evidenziata.

L’altra
conseguenza prodotta è che, nell’ambito del personale interessato, si è
determinata una evidente sperequazione, dovuta all’interpretazione sfavorevole
dell’Amministrazione, con personale di qualifica diversa da quella operaia
posto in quiescenza con il riconoscimento del beneficio e personale nella
medesima condizione professionale  in
servizio o posto in quiescenza dopo la presa di posizione formale
dell’Amministrazione a cui il beneficio non viene riconosciuto.

Una
situazione inaccettabile, sia in considerazione della delicatezza della
materia, che incide sui fondamenti della tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, che dal punto di vista della mancata uniformità di trattamento per il
personale interessato.

Ciò
stante, nel rinviare ad una attenta lettura della sentenza, esemplare a nostro
giudizio nella puntuale disanima della problematica sopra esposta, la scrivente
O.S., considerata anche l’obsolescenza normativa evidente alla luce dei riferimenti
sopra evidenziati, ad esempio un elenco di sostanze insalubri risalenti al
1919, ritiene non più procrastinabile un intervento normativo, volto
all’aggiornamento della normativa in questione alla luce degli atti normativi
intervenuti in maniera sistemica sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro e della necessità di riconoscere ed estendere a tutti i lavoratori dei
profili professionali interessati la cui attività comporta l’esposizione a
sostanze insalubri i benefici previdenziali previsti dalla legge 1092/1973.

Certi
della sua sensibilità sul tema sopra esposto la scrivente O.S. resta in attesa
di formali comunicazioni al riguardo.

Distinti
saluti

 

 

 

             

        

FP CGIL NAZIONALE MIBACT
                        Claudio Meloni

 

 
 
 
 

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