Roma, 6 Maggio 2015
Prot. n. 242/U FP 2015
Al Ministero della Difesa
Direzione Generale del Personale Civile
Roma
(rif. nota n.98/U FP 2015, del 18 febbraio 2015)
Oggetto: applicazione della maggiorazione del servizio per il personale addetto ai lavori insalubri e ai polverifici, di cui all’art. 25 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Nel rinnovare la richiesta di chiarimenti contenuta nella lettera in riferimento – peraltro non ancora pervenuti alla scrivente O.S., sebbene siano ormai trascorsi più due mesi dalla data di sua trasmissione – si informa codesta Direzione che relativamente all’argomento scelto continuano ad essere segnalate alla scrivente O.S. modalità di calcolo difformi tra gli enti che rientrano nella categoria dei Polverifici e Depositi Munizioni, pure elencati nella circolare Persociv n. 17521 del 3 marzo 2006.
Come noto, il D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, all’articolo 25, comma 1 e 2, recita testualmente <<Servizio degli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici >> :
– Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto;
– Ai fini dell’aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di interruzione del servizio.
Codesta Direzione Generale, nelle circolari che si sono succedute sul tema proposto, laddove il suddetto articolo di legge recita: “… non si computano i periodi di interruzione del servizio” ha invece ritenuto che il computo del servizio per il beneficio di cui all’oggetto vada effettuato nel seguente modo: “detratte le giornate nelle quali la prestazione di lavoro è venuta a mancare” (circolare n. 58900 del 17.03.1979) oppure, “limitatamente agli effettivi tempi di impiego nell’area attiva” (circolare n. 17521 del 03.03 2006).
Sulla questione reputiamo utile rammentare a codesta Direzione che normalmente per interruzione del servizio, ai fini contributivi e previdenziali, si intendono i periodi che non comportano l’obbligo da parte dei datore di lavoro di corrispondere una retribuzione e, quindi, di versare i relativi contributi per i quali non vi è neanche il diritto alla contribuzione figurativa; le aspettative per gravi e documentati motivi di famiglia, le aspettative per motivi di studio, le interruzioni per motivi disciplinari, le interruzioni nei casi di lavori discontinui o stagionali, le interruzioni nei lavori a tempo parziale di tipo orizzontale o verticale. Le malattie, le ferie ad altre assenze retribuite, non interrompono il servizio ovvero il rapporto di lavoro.
Ciò lascia evidentemente supporre che il periodo durante il quale il dipendente abbia, senza soluzione di continuità, prestato servizio negli enti classificati come Polverifici, dovrebbe essere interamente trascritto a matricola, in particolare per i dipendenti che, in via esclusiva, svolgono l’attività lavorativa in zona attiva. E’ noto, a tal proposito, che l’ente previdenziale effettua i calcoli sulla scorta dei periodi trasmessi dalle Amministrazioni, non entrando nel merito degli stessi.
Per le ragioni testé rappresentate, e ad integrazione delle questioni avanzate con la nota in riferimento, si chiede cortesemente di conoscere in base a quali riferimenti normativi codesta Direzione Generale ha ritenuto di indicare nelle circolari n. 58900 del 17.03.1979 e n. 17521 del 03.03 2006 le predette modalità di computo dei periodi di servizio prestati dal personale di cui all’oggetto.
Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.
Con viva cordialità
Il Coordinatore Nazionale Fp Cgil
Ministero Difesa
Francesco Quinti