Pubblichiamo di seguito alcuni emendamenti relativi all’attività degli ufficiali giudiziari elaborati da alcuni senatori su nostra proposta. Vi terremo informati sull’iter parlamentare.
12.0.9
LO GIUDICE
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Testimonianza scritta)
1. Il giudice, d’ufficio o su richiesta delle parti, può incaricare l’ufficiale giudiziario a raccogliere, su interpello determinato, la testimonianza scritta di un soggetto, redigendo processo verbale».
12.0.8
DE CRISTOFARO, DE PETRIS
Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
1. All’articolo 59 del codice di procedura civile, dopo il primo comma aggiungere i seguenti commi:
”L’ufficiale giudiziario, su richiesta di parte o su ordine dell’autorità giudiziaria, effettua accertamenti di carattere materiale – anche avvalendosi dell’ausilio di personale tecnico redigendo relativo processo verbale, il cui contenuto ha efficacia probatoria ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile.
Su richiesta di parte, l’ufficiale giudiziario raccoglie dichiarazioni giurate rese dalla stessa, delle quali da atto in apposito processo verbale.
L’ufficiale giudiziario può certificare come autentica la firma apposta in sua presenza”».
12.0.7
LO GIUDICE
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Verbali di accertamento, di constatazione,
di ricognizione dello stato dei fatti o delle cose)
1. L’ufficiale giudiziario su richiesta di parte e su ordine dell’autorità giudiziaria, effettua accertamenti di carattere materiale – anche avvalendosi dell’ausilio di personale tecnico – redigende relativo processo verbale, il cui contenuto ha efficacia probatoria ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile».
12.0.6
LO GIUDICE
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Dichiarazioni giurate)
1. Su richiesta di parte, l’ufficiale giudiziario raccoglie dichiarazioni giurate rese dalla stessa, delle quali dà atto in apposito processo verbale».
12.0.5
LO GIUDICE
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Autenticazione di sottoscrizioni)
1. L’ufficiale giudiziario può certificare come autentica la firma apposta in sua presenza».
16.0.1
LO GIUDICE
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Termini di validità del precetto)
1. Il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è stata presentata richiesta di conseguente esecuzione».
18.0.2
LO GIUDICE
Al Capo V dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art.18-bis.
(Atti urgenti)
1. I diritti e le indennità di trasferta sono triplicati per gli arti urgenti. Si considera urgente l’atto da eseguirsi entro tre giorni per richiesta ai parte o per termine di legge».
18.0.1
LO GIUDICE
Al capo V, dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art.18-bis.
(Dichiarazione del debitore pignorato)
1. Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolta al debitore ad effettuare, al momento presso l’ufficiale giudiziario messo oppure successivamente presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio».