Le scriventi OO.SS. sono venute a conoscenza che in alcuni Enti/Comandi dell’Esercito in area Capitale, i Direttori/Comandanti hanno emanato circolari volte a richiamare l’attenzione del personale femminile circa i rischi derivanti dall’uso di calzature eccessivamente alte, negli ambienti di lavoro.
Conoscendo la situazione delle infrastrutture degli Enti/Comandi della Difesa, appare quanto meno fuori luogo che si tenti di riversare eventuali responsabilità per infortuni (passati e futuri) sul personale, mentre in realtà non si può o non si vuole agire in maniera prioritaria, eliminando ogni possibile rischio derivante da ambienti di lavoro non a norma.
Finché, comunque, quanto emanato dai Datori di Lavoro rientri nell’ambito di una raccomandazione, di un suggerimento, di una richiesta di collaborazione, il senso di responsabilità, da sempre dimostrato dalle scriventi, suggerisce di non eccepire.
Reazione e giudizi completamente diversi ha suscitato quanto emanato dall’RSPP dell’8° Cerimant in data 14 aprile scorso – che ad ogni buon fine si allega in copia.
In tale Ente si intende trattare la materia come imposizione, facendo espresso riferimento all’art. 20 del D. Lgs. 81 che rende sanzionabile disciplinarmente il mancato rispetto delle direttive date dal Datore di lavoro.
Nel merito si chiarisce che:
tale direttiva ha legittimità ad essere emanata solo ed unicamente se il documento di valutazione del rischio ha evidenziato l’uso di calzature con tacchi alti e fini come causa esclusiva di infortuni accaduti.
La già citata direttiva si pone come atto discriminante nei confronti del personale femminile, in quanto nell’allegato che riporta con grande solerzia e chiarezza quali sono le calzature da indossare e quali quelle “vietate”, figurano anche i sandali, ovviamente da donna. Ne deriva che una lavoratrice che si rechi al lavoro con i sandali è sanzionabile ai sensi dell’art. 20, mentre non lo è il lavoratore che decida nel periodo estivo di indossare calzature aperte.
L’atto emanato dall’RSPP dell’8° Cerimant è nel suo complesso irritante, offensivo ed inadeguato, in quanto fine a se stesso e non inserito in un contesto più ampio avente come obiettivo un miglioramento generale dell’ambiente lavorativo dal punto di vista della sicurezza. Ci sarebbe piaciuto leggere, ad esempio, un invito a tutti i lavoratori a segnalare al Datore di lavoro (come peraltro previsto dall’art. 20) ogni utile elemento considerato di rischio.
In estrema sintesi sembra che non sia considerato un rischio la presenza negli uffici di cavi e collegamenti elettrici non a norma, pavimenti sconnessi, irregolarità nell’asfalto, ecc.. purchè il personale femminile – e solo quello! – abbia cura di indossare le calzature così come da foto allegate alla direttiva.
Per quanto sopra esposto si chiede:
Al Direttore dell’8° Cerimant di rendere disponibile il Documento di valutazione del rischio e di comunicare alle scriventi OO.SS. quanti sono gli infortuni occorsi al personale femminile negli ultimi cinque anni che possono essere esclusivamente imputati all’uso di calzature che nella direttiva vengono riportate come “vietate”. A tal proposito, le scriventi restano in attesa di conoscere le modalità con le quali il Datore di lavoro intenda rendere possibile la consultazione.
A SME di conoscere se le iniziative prese dai Direttori/Comandanti – con particolare riferimento all’8° Cerimant, scaturiscano da apposite direttive emanate da codesto S.M. In caso affermativo si chiede di averne copia. Nel caso invece che tutto ciò risulti essere solo frutto di “personali” iniziative dei Direttori/Comandanti, si suggerisce di invitare tali Dirigenti ad assumere altre e più concrete iniziative a tutela della salute dei propri dipendenti e a tralasciare inutili quanto discutibili provvedimenti in quanto l’attuale momento storico/politico del Paese invita tutti noi a risparmiare energie, per affrontare temi concreti ed urgenti, senza consentire a nessuno “perdite di tempo” per risolvere problemi che – ad un occhio poco attento – potrebbero risultare come un bizzarro tentativo di eludere le responsabilità proprie del Datore di lavoro.
Roma, 6 maggio 2014
CGIL FP CISL FP UILPA
Fiorella PUGLIA Marco GARGARUTI M. Carmela CILENTO
CONFSAL UNSA UGL INTESA FLP DIFESA
Maurizio GIACOMELLI Franco CHINI Vincenza TEOFILI