Coordinamenti Nazionali
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Roma, 10 marzo 2014
Al Segretario Generale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
Dr. Paolo Pennesi
ATTIVITA’ ISPETTIVA: L’ACCESSO BREVE
Nel leggere la circolare N. 6/2014 ci siamo accorti che le preoccupazioni espresse nell’aprile del 2011 sono ancora attuali.
La situazione socio economica e la caccia alle streghe che si è scatenata nei confronti degli ispettori del lavoro aggrava, a nostro avviso, i pericoli di una tale modalità operativa.
Una circolare, ed in precedenza una sintetica nota, non possono modificare le responsabilità che derivano dalla legge.
Nell’ultima circolare si “definisce” la modalità operativa dell'”accesso breve” come l’accesso finalizzato all’accertamento del lavoro “in nero”.
Gli ispettori dovranno: esclusivamente acquisire le dichiarazioni del personale presente con esclusivo riferimento alla data effettiva di costituzione del rapporto di lavoro e, qualora non emergano incongruenze in ordine a tali aspetti, il personale ispettivo potrà dichiarare concluso l’accertamento.
Esula dall’accesso breve, secondo la circolare, qualunque altra indagine riferita a profili diversi da quello sopra indicato.
Ci chiediamo, alla luce della normativa vigente sull’esercizio della vigilanza in materia di lavoro, se l’Ispettore del Lavoro, pur in presenza di una circolare ministeriale o di una programmazione specifica da parte dell’Ufficio, possa limitare la propria attività di controllo, acquisendo informazioni da parte dei lavoratori con riferimento esclusivo alla data di costituzione del rapporto di lavoro, limitando così la dichiarazione “liberamente resa dal lavoratore”.
Vorremmo anche sapere, per esempio, come deve essere valutata la richiesta del lavoratore trovato “in regola” in fase di accesso breve che sovente dopo qualche giorno si presenta alla DTL per riempire di contenuti la scarna dichiarazione acquisita durante l’accesso. Inoltre vorremmo sapere se l’accesso breve ha precedenza sulle Richieste di Intervento anche se trattabili in Conciliazione Monocratica.
Del resto è evidente che qualora si presentasse una ipotesi di reato, (ad esempio lavoratori minorenni o extracee non regolari), l’Ispettore quale Ufficiale di P.G., sarebbe comunque tenuto a darne comunicazione all’A.G., a prescindere dalla tipologia programmata di attività, e quindi necessariamente sarebbe tenuto a raccogliere tutti gli elementi utili, e non solo la data di costituzione del rapporto di lavoro, per una completa esposizione dei fatti oggetto della notizia di reato stessa.
In conclusione, considerato il contesto socio economico attuale, e i gravi episodi avvenuti nei giorni scorsi, che hanno prodotto una forte esposizione mediatica della figura dell’Ispettore e del proprio ruolo , pur nella consapevolezza che i compiti di Istituto debbano essere assolti, riteniamo che programmare 50.000 “accessi brevi”, proprio per la loro “particolare” tipologia, potrebbe esporre gli ispettori del lavoro a gravi pericoli anche per l’incolumità personale.
Un’ultima domanda: l’accesso breve è utile ai lavoratori e alle aziende o serve solo per organizzare qualche bella conferenza stampa?
Ci auguriamo di avere, al più presto, qualche risposta convincente.
FP CGIL
Giuseppe Palumbo |
CISL FP
Paolo Bonomo |
UIL PA
Angelo Vignocchi |