Min. Lavoro e politiche sociali: comunicato unitario – attività ispettiva

10 Marzo 2014

Lettera al Segretario Generale del Ministero – Dr. Pennesi

 

 
Coordinamenti Nazionali
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  

Roma, 10 marzo 2014                                                                  
 

                                  Al Segretario Generale del Ministero del
                                  Lavoro e delle Politiche Sociali    
                                  Dr. Paolo Pennesi 
 

 

 

ATTIVITA’ ISPETTIVA: L’ACCESSO BREVE
 

Nel leggere la circolare N. 6/2014 ci siamo accorti che le preoccupazioni espresse nell’aprile del 2011 sono ancora attuali.
La situazione socio economica e la caccia alle streghe che si è scatenata nei confronti degli ispettori del lavoro aggrava, a nostro avviso, i pericoli di una tale modalità operativa.
Una circolare, ed in precedenza una sintetica nota, non possono modificare le responsabilità che derivano dalla legge.
Nell’ultima circolare si “definisce”  la modalità operativa dell'”accesso breve” come l’accesso finalizzato all’accertamento del lavoro “in nero”.
Gli ispettori dovranno: esclusivamente acquisire le dichiarazioni del personale presente con esclusivo riferimento alla data effettiva di costituzione del rapporto di lavoro e, qualora non emergano incongruenze in ordine a tali aspetti, il personale ispettivo potrà dichiarare concluso l’accertamento.
Esula dall’accesso breve, secondo la circolare, qualunque altra indagine riferita a profili diversi da quello sopra indicato.
Ci chiediamo, alla luce della normativa vigente sull’esercizio della vigilanza in materia di lavoro,  se  l’Ispettore del Lavoro,  pur in presenza di una circolare ministeriale  o di una  programmazione specifica da parte dell’Ufficio, possa  limitare la propria attività di controllo, acquisendo  informazioni  da parte dei lavoratori con  riferimento  esclusivo alla  data di costituzione del rapporto di lavoro, limitando così la dichiarazione “liberamente resa dal lavoratore”.
Vorremmo anche sapere, per esempio, come deve essere valutata la richiesta del lavoratore trovato “in regola” in fase di accesso breve che sovente dopo qualche giorno si presenta alla DTL per riempire di contenuti la scarna dichiarazione acquisita durante l’accesso.  Inoltre vorremmo sapere se l’accesso breve ha precedenza sulle Richieste di Intervento anche se trattabili in Conciliazione Monocratica.
Del resto è evidente che qualora si presentasse una ipotesi di reato, (ad esempio lavoratori minorenni  o extracee non regolari), l’Ispettore quale Ufficiale di P.G., sarebbe  comunque tenuto a darne comunicazione  all’A.G., a prescindere dalla tipologia programmata di attività,  e quindi  necessariamente sarebbe tenuto a  raccogliere tutti gli elementi utili, e non solo la data di costituzione del rapporto di lavoro, per una completa esposizione dei fatti oggetto della notizia di reato stessa.
In conclusione,   considerato il contesto socio economico attuale, e  i gravi episodi avvenuti nei giorni scorsi,  che hanno prodotto  una forte esposizione mediatica della figura dell’Ispettore e del proprio ruolo ,  pur nella consapevolezza che i  compiti di Istituto debbano essere assolti,   riteniamo che   programmare 50.000 “accessi brevi”, proprio per la loro “particolare” tipologia,  potrebbe  esporre gli ispettori del lavoro a gravi pericoli  anche per l’incolumità personale.
 

Un’ultima domanda: l’accesso breve è utile ai lavoratori e alle aziende o serve solo per organizzare qualche bella conferenza  stampa?
 

Ci auguriamo di avere, al più presto, qualche risposta convincente.
                                    
 

FP CGIL
Giuseppe Palumbo
CISL FP
Paolo Bonomo
UIL PA
Angelo Vignocchi
 
 
 
 
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