Sperando di fare cosa gradita, vi alleghiamo una sentenza della Sez. lavoro della Corte di Cassazione che stabilisce che il diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina di lavoro per chi assiste disabili “è applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso di rapporto mediante richiesta di trasferimento“; unica condizione è il persistere della ‘continuità dell’assistenza’.
Roma, 24 febbraio 2014
Nicoletta Grieco