NOVITA’ DI INIZIO ANNO
Care compagne e cari compagni,
Il nuovo anno si apre con alcuni argomenti molto importanti sui quali è opportuno un approfondimento:
Trattamento economico personale riqualificato al passaggio di area e sentenze della Corte Costituzionale:
a seguito della emanazione delle sentenze della Corte Costituzionale che, come è noto, hanno rigettato l’ipotesi di incostituzionalità della norma che dispone il blocco degli avanzamenti economici del personale delle pubbliche amministrazioni, contrattualizzato e non, abbiamo svolto un breve approfondimento con l’ufficio legale di Roma e del Lazio, per verificare gli effetti di queste sentenze sulle rivendicazioni del personale del MIBACT. Da quanto è emerso rimane intatta la valutazione sulla percorribilità di una vertenza, in quanto le sentenze hanno specificatamente riguardato personale della carriera diplomatica e insegnanti universitari, che sono personale non contrattualizzato. In sostanza la differenza che rende possibile un percorso vertenziale è il tipo di rivendicazione: nel caso del personale sopra citato la richiesta di attribuzione del trattamento economico è riferita ad avanzamenti di carriera che, pur mantenendo un carattere giuridico, non comportano mutazioni di mansioni. Mentre per il personale del MIBACT il passaggio ha comportato sicuramente un mutamento sostanziale di inquadramento professionale. Naturalmente il cuore della rivendicazione riguarda sempre la valutazione di legittimità costituzionale della norma in questione. Sulla base di queste valutazioni riteniamo ineludibile, alla luce di quanto sopra considerato e rilevata la netta chiusura dimostrata sull’argomento dall’amministrazione, dal MEF e dalla Funzione Pubblica, l’attivazione, qualora non sia stata intrapresa, di una vertenza presso i nostri uffici legali territoriali al fine di sostenere le istanze di questi lavoratori.
Resta, assai comprensibile, l’amarezza di questi lavoratori, i quali si sentono giustamente trattati di serie B, a fronte di disposizioni normative che stanno peraltro creando una palese discriminazione economica tra questi e, ad esempio, i lavoratori neo assunti o quelli transitati in mobilità ai quali viene naturalmente garantito il trattamento economico. L’assurdità di questa norma è evidente in riferimento al caso assai concreto e anche in riferimento a situazioni, in un comparto diverso dal nostro come quello delle Agenzie, dove invece si sono adottate soluzioni diverse. Nelle more della soluzione dei percorsi vertenziali a questo punto diventa un obbligo anche trovare soluzioni transitorie, nella contrattazione integrativa, che garantiscano comunque un recupero salariale per questi lavoratori. Un percorso che verificheremno unitariamente a partire dai prossimi confronti sul quantum economico del FUA ed il suo relativo utilizzo.
Decreto Milleproroghe, comandati e e DPCM di riorganizzazione.
Importanti novità provengono dal Milleproroghe, che all’art.1, rinnova per un anno tutti i comandi in essere al MIBACT ad eccezione del comparto scuola, nelle more della definizione dei processi di mobilità. L’eccezione del comparto scuola è probabilmente dovuta alle tempistiche di rinnovo per questo personale, normalmente coincidente con inizio e fine anno scolastico. Il rinnovo dei comandi pertanto dovrà interessare anche i comandi revocati nei mesi scorsi e ora non occorre perdere tempo al fine di avviare il bando di mobilità per il personale proveniente dai comparti extra scuola e della procedure di mobilità e le relative autorizzazioni alla copertura di spesa per il personale del comparto scuola. Chiudendo così una fase storica nella quale il fenomeno si è sedimentato perchè non si sono rispettate le norme sulla tempistica dei comandi e nell’auspicio che, per il futuro, vengano rispettate rigorosamente le regole che ne uniformano le condizioni.
Nello stesso articolo 1 vi è la proroga al 28 febbraio 2014 dei tempi di emanazione del DPCM di riorganizzazione dei Ministeri. La proroga è concessa a patto che, entro il 31 dicembre scorso, si sia presentato agli organi preposti uno schema di DPCM di riorganizzazione. Schema sicuramente presentato dal MIBACT ma di cui restano oscuri i contenuti. In calce riportiamo la relativa norma del decreto legge 150/2013.
Noi vogliamo dare atto al Ministro di avere finalmente compreso le gravi ricadute di funzionalità in gran parte dell’apparato periferico rispetto al venir meno del personale comandato (lo testimoniano i forti segnali di allarme che tutti, in primis il Ministro, abbiamo ricevuto in questi giorni). E di avere altresì compreso, o almeno così speriamo, che alcune questioni che non trovano risposte nelle norme debbono essere affrontate politicamente. Verificheremo dall’imminente avvio del confronto sulle politiche degli organici se veramente emerge una nuova consapevolezza rispetto alle questioni del lavoro e dei lavoratori.
Nelle more dobbiamo però registrare tutta la nostra insoddisfazione per la ritrosia a fornire informazioni sullo schema di riforma del Ministero. Ritrosia che continua ad accompagnare gli Uffici politici del Ministero ogni volta che c’è materia di confronto con le parti sociali. Ad esempio nulla sappiamo ancora dei contenuti della famosa lettera indirizzata ai colleghi di MEF e Funzione Pubblica sulla questione della decurtazione del FUA o ci chiediamo ancora a cosa servono i distinguo burocratici che vogliono eliminare dal confronto sugli organici ogni possibile confronto sulla riorganizzazione del MIBACT (ma come si fa?). La stessa vicenda del famigerato bando dei 500 dimostra ancora una volta, come nel caso della rotazione degli incarichi, come si possano fare scelte scellerate in perfetta solitudine. E fa ancora male vedere questo bando presentato nelle edicole come fosse un concorso per assumere. Anche in questo caso peraltro non regge proprio l’ormai trita e stucchevole immagine di un Ministro ostaggio della burocrazia interna: il bando così fatto l’ha previsto il legislatore, e non ci risulta che lo stesso sia stato predisposto in uffici diversi da quelli politici. Smettiamola con le favole, per favore, l’esercizio di governo diventa sterile quando non è predisposto all’ascolto.
Manifestazione nazionale per la buona occupazione nei Beni Culturali.
La CGIL tutta ha deciso di aderire, insieme alla coalizione di Abbracciamo la Cultura, alla manifestazione nazionale indetta per l’undici gennaio dall’Associazione Nazionale degli Archeologi, alla quale hanno aderito tutte le associazioni tecniche e culturali del settore. Noi riteniamo questa scelta giusta e condivisibile: è arrivata l’ora di aprire un confronto complessivo sul mercato del lavoro del settore e, in tale contesto, occorre finalmente superare tutte le sterili contrapposizioni tra le forme di lavoro esistenti. L’obiettivo è quello di dare dignità e sviluppo ad un settore finora fortemente mortificato nelle sue potenzialità e compresso da condizioni salariali e normative spesso oltre il limite dello sfruttamento. Quindi noi saremo in piazza a dare un contributo visibile e qualificato alla battaglia per la buona occupazione e insieme dare un segnale di unità nella diversità degli interessi di rappresentanza delle varie istanze. Nei prossimi giorni comunicheremo le modalità di svolgimento di questo importante appuntamento.
Cari saluti
Claudio Meloni
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Art.1, D.L. 150/2013 (leggi commi 3 e 6):
Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni
1. All’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.131, il termine “2013” e’ sostituito dal seguente “2014”.
2. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: ” 31 dicembre 2012″ sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2014”.
3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilita’, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell’utilizzo del personale
comandato.
4. All’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole ” 31 dicembre 2012″ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: ” 2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di
cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.”
5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l’anno 2013, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2014.
6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il
termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all’articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e’ fissato al 28 febbraio 2014.
7. All’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: “i regolamenti di organizzazione del Ministeri”, sono inserite le seguenti: “, con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri,”.
8. All’articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole “dal 2014” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2015” e le parole “Fino al 2013” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 2014”.
9. Per la ridefinizione del sistema di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell’articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, e’ prorogato al 30 giugno 2014.
10. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “Sino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “Sino al 31 dicembre 2014”.
11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 51, comma 2, lettera a), la parola «2015» e’ sostituita dalla parola «2016»;
b) all’articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «2015» e’ sostituita dalla parola «2016».
12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. E’ prorogata al 1° gennaio 2015 l’applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l’anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.
14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e’ prorogato al 31 dicembre 2014. Nelle more possono essere prorogati solo gli incarichi gia’ attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012.