MIBAC: deliberazione AVCP sui servizi aggiuntivi

18 Marzo 2013

Servizi aggiuntivi: l'è tutto da rifare?

 

COMUNICATO
  
In allegato, la deliberazione n.10 del 6 marzo 2013 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. La Deliberazione è molto importante perchè entra nel merito delle linee guida licenziate dalla Direzione Generale per la valorizzazione ponendo in discussione le modalità procedurali con cui si è proceduto, nei siti sul territorio nazionale tra i più importanti, alla messa a bando dei servizi aggiuntivi a seguito di una segnalazione di Confcultura.
La deliberazione entra nel merito dei criteri previsti dai bandi emanati e propone alcune modifiche procedimentali. in ordine alla definizione più trasparente dei criteri di concorrenzialità e di accreditamento delle imprese. Ma non tutte le richieste di Confcultura sono state recepite ed in particolare quella che chiede l’eliminazione della cosiddetta clausola sociale, ovvero l’obbligo di mantenere i rapporti di lavoro in essere in caso di subentro nella concessione. L’Autorità,  confutando quanto stabilito in una sentenza del Consiglio di Stato emessa a seguito di contenzioso promosso dalla stessa Confcultura, chiede che la clausola sociale venga inserita direttamente nel bando e non nella lettera di invito.  Riconoscendo in tal modo la sua validità e la sua non contrarietà ai principi di libertà di impresa proposti come motivazione per la  richiesta di eliminazione.
Un altro punto dirimente, a nostro avviso, è il rapporto tra il peso di valutazione dell’offerta economica ed il peso attribuito all’offerta tecnica. La ripartizione attuale attribuisce all’offerta economica un punteggio di 30/100 e all’offerta tecnica un punteggio di 70/100. Questo criterio è evidentemente teso ad attenuare l’incidenza del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, contrastando il ricorso ai massimi ribassi con l’individuazione della preponderanza della qualità dell’offerta dei servizi. Sul punto l’Autorità considera del tutto legittima la previsione di tale criterio in  relazione alla necessità data dalla peculiarietà di tali concessioni di garantire standard di qualità adeguati alla finalità di miglioramento dei livelli di fruizione dei beni culturali, limitandosi ad un richiamo ad una più dettagliata esposizione dei criteri motivazionali necessari a definire il livello di qualità delle prestazioni richieste.
Mentre invece sono  accolti i rilievi in ordine alla determinazione dell’importo delle cauzioni in rapporto al valore dell’affidamento, la cui quantificazione deve tenere conto della diversa natura dei servizi nel caso di gestione integrata tra servizi per i quali è previsto lo strumento della concessione (servizi di accoglienza e caffetteria) e quelli per i quali è prevista la gara di appalto (biglietteria, pulizie, ecc) A cui si aggiunge la necessità di garantire, in caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di Imprese, la prequalificazione di tutti i soggetti che concorrono al raggruppamento e non solo della società mandataria, e l’esigenza di eliminare il ricorso a criteri che l’Autorità ritiene limitativi dei principi di ragionevolezza, libera concorrenza e non discriminazione, quali ad esempio l’aver operato con un unico marchio, essere esercente di tre punti ristoro o l’obbligo di un fatturato minimo, ecc. L’Autorità infine non ritiene non legittime alcune decisioni specifiche, nel caso quelle assunte dalla DR Lazio, in ordine alla proroga ad otto anni delle concessioni in atto ed al ricorso ai servizi integrati, ad eccezione dei servizi di  ristoro, in quanto non motivate adeguatamente ed in modo coerente con le indicazioni delle linee guida.
Cosa comporteranno le prescrizioni dell’Autorità sui bandi già emanati? 
 
Le prescrizioni dell’Autorità non hanno valore cogente ma solo di moral suasion rispetto ai comportamenti dell’Amministrazione interessata. Ma pare assai difficile che il MIBAC non tenga in adeguato conto queste prescrizioni, sia in riferimento alla rielaborazione delle linee guida che ai bandi già emanati. Per quel che ci riguarda, oltre al fatto che viene sgombrato il campo dei dubbi e degli interessi circa la mancata applicazione del criterio pervasivo del massimo ribasso e viene riaffermata la validità della clausola sociale,  che sono aspetti chiariti in maniera positiva dall’Autorità, rimane sempre la questione della scarsa adattabilità delle previsioni del Codice degli Appalti alla specificità nella gestione dei servizi aggiuntivi (ma non solo) all’interno del ciclo dei beni culturali. E quindi l’esigenza, da più parti prospettata, di modiche normative che rendano le procedure di appalti e concessioni coerenti con le previsioni del Codice dei Beni Culturali.
Roma, 18 marzo 2013 

FP CGIL NAZIONALE MIBAC
Claudio Meloni
 


 
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