Roma, 13 marzo 2012
Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco,
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Dott. Francesco Paolo TRONCA
Al Capo del CNVVF
Dott. Ing. Alfio PINI
All’Ufficio Garanzie e Diritti Sindacali
Dott. Giuseppe CERRONE
Oggetto: Accordo buoni pasto – Richiesta di chiarimenti.
Egregi,
seppure con anni di ritardo, in data 26 luglio 2011 è stato sottoscritto l’accordo decentrato sull’orario di lavoro che tutela, dal punto di vista economico e professionale, il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso gli uffici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
Tuttavia, giungono alla scrivente segnalazioni relative alla non corresponsione, in taluni casi, del buono pasto completo dopo le 9 ore di lavoro, nonché in forma ridotta al personale che supera le 7 ore di lavoro, pur effettuando la pausa prevista di 30 minuti.
A tale riguardo ci preme sottolineare che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro all’art. 50, punto 1 lettera a), dispone che nelle sedi ove è previsto il servizio mensa l’accesso è gratuito per il personale che svolge un orario di lavoro di almeno nove ore giornaliere.
Inoltre, al punto 3 si precisa che per le prestazioni lavorative con orari giornalieri non inferiori alle sette ore continuative e pausa non inferiore a trenta minuti, il personale è ammesso alla mensa di servizio con una quota, posta a proprio carico, pari al 20% del costo della mensa.
Considerando che, nell’accordo relativo ai buoni pasto sottoscritto in data 22 dicembre 2011, si fa specifico riferimento al citato art. 50, allo scopo di ottenere un pari trattamento del personale nelle diverse sedi di lavoro, si richiede quali siano i motivi ostativi alla corretta corresponsione del buono pasto nelle su indicate tipologie di orario di lavoro in discussione.
FP CGIL VVF NAZIONALE
Mario MOZZETTA