INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Nel corso dell’anno 2011, le ultime manovre finanziarie hanno introdotto pesanti variazioni al sistema pensionistico e previdenziale anche per il personale appartenente al CNVVF.
In particolare, con il Decreto legge n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22 .12.2011 il Governo Monti ha ridefinito la struttura del sistema pensionistico in tempi brevissimi e con un provvedimento d’urgenza, senza un reale confronto con le parti sociali.
Vengono introdotti i concetti di flessibilità e di incentivazione per chi intende proseguire l’attività lavorativa oltre i limiti di età stabiliti.
Si scambia la flessibilità con la possibilità di rinviare il pensionamento e l’incentivazione con il idea che è alla base del sistema contributivo: maggiore è l’età al momento del pensionamento, maggiori sono i coefficienti di trasformazione del montante.
Con il pro-quota contributivo per tutti, la quota di pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 verrà, in ogni caso, calcolata con il sistema contributivo.
Sono di fatto abolite le pensioni di anzianità con le “quote”, che rimangono esclusivamente per i lavoratori che svolgono attività usuranti e per quelli derogati.
Sono esclusi dai nuovi requisiti gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia, al corpo dei vigili del fuoco, i lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere e il personale delle ferrovie dello stato.
Dunque, è di tutta evidenza che l’elemento comune a tali categorie di lavoratori non è la “divisa”, né le “mostrine” indossate, bensì il particolare lavoro svolto in condizioni disagiate che impongono una soluzione distinta per la definizione dei requisiti di accesso al pensionamento.
Per tali dipendenti è prevista l’emanazione di uno specifico provvedimento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che, tenuto conto delle peculiarità, delle esigenze e degli ordinamenti dei singoli settori, dovrà armonizzare i requisiti per il diritto a pensione.
Osserviamo, altresì, che il legislatore ha trascurato il termine “specificità”, foggiato proprio per il riconoscimento della tutela economica, pensionistica e previdenziale, nonché dello stato giuridico del personale appartenente anche al Corpo Nazionale, optando per un equivalente quanto chiarissimo sinonimo.
La formulazione del comma 18 del dispositivo di legge fa intendere che il decreto interministeriale di armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento non interessa solo i soggetti espressamente indicati nel dispositivo stesso, ma è rivolto ad assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Con il Patronato INCA CGIL, abbiamo posto all’attenzione dell’Inps l’esigenza di estendere il decreto interministeriale non solo ai lavoratori espressamente indicati nel comma 18, ma a tutti coloro che maturano il diritto a pensione con requisiti diversi da quelli previsti nell’Ago.
Tuttavia, per quanto ci riguarda, è importante mantenere la massima attenzione affinché vengano riconosciuti i fondamentali istituti previdenziali e di salvaguardia della salute per i VVF.
Rammentiamo sinteticamente, di seguito, le modifiche apportate ed i relativi riferimenti normativi che, comunque, lasciano aperti diversi dubbi interpretativi.
FP CGIL VVF NAZIONALE
Mario MOZZETTA