VVF – Requisiti accesso pensione Ispettore e Sostituto Direttore.

14 Ottobre 2011

Requisiti accesso pensione Ispettore e Sostituto Direttore.

 

11.10.2012 – Allegato, di seguito, l’appunto esplicativo dell’Amministrazione relativa ai “requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione del personale del ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi” con la quale, in estrema sintesi, viene riaffermato che per i profili SDA nulla è mutato in materia previdenziale.
Per quanto riguarda i profili degli ispettori antincendi, la norma di riferimento continua ad essere l’art. 153 del d.lgs. 217/05, come di seguito evidenziato:
 
Art. 153.
Concorsi straordinari
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ bandito un concorso straordinario per titoli a trecento posti, per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall’articolo 22, comma 1, lettera d), che non abbia riportato, nell’ultimo biennio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ bandito un concorso straordinario per titoli a trecentotrentaquattro posti, per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall’articolo 22, comma 1, lettera d), che non abbia riportato, nell’ultimo biennio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell’interno sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse e la composizione delle commissioni esaminatrici.

4. Il personale vincitore dei concorsi straordinari di cui al presente articolo e il personale inquadrato, ai sensi degli articoli 149 e 150, nel ruolo dei vigili del fuoco e in quello dei capi squadra e dei capi reparto, eventualmente vincitore dei concorsi ordinari di cui all’articolo 21, sono immessi nella qualifica di ispettore antincendi, conservando, a domanda, il trattamento pensionistico previsto per il ruolo di provenienza, finche’ permangono nella predetta qualifica o in quella di ispettore antincendi esperto. Per il personale vincitore dei concorsi straordinari, l’immissione nella qualifica decorre dalla data di superamento dei concorsi medesimi. Analoga opzione e’ riconosciuta al personale inquadrato ai sensi dell’articolo 151, appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi, provenendo dal profilo professionale di capo reparto. 
 
Infine, deve essere sfuggita alla nostra attenzione la norma con la quale è stata varata la riforma del trattamento di quiescenza del personale amministrativo-tecnico-informatico che, secondo il parere dell’Amministrazione beneficia di un trattamento di maggior favore rispetto alla generalità degli impiegati civili dello stato, poiché raggiunge il diritto al trattamento di quiescenza con 35 anni di anzianità contributiva e 57 anni di età anagrafica, ai sensi della deroga prevista dall’art. 1, comma 8, della L. 243/2004.
Citiamo, di seguito, lo stralcio testuale del “chiarimento” ricevuto: 
 
In applicazione del CCNL 1998/2001 per il comparto Aziende, sottoscritto in data 24 maggio 2000, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco destinatario delle disposizioni legislative in materia di trattamento di quiescenza è stato individuato secondo il sistema classificatorio antecedente al D.Lgs 217/05, che era articolato nelle aree A, B e C, suddivise in tre settori: operativo, aereonavigante e di servizi amministrativi-tecnici e informatici.
Si evidenzia comunque che il menzionato personale, per quanto concerne i requisiti di anzianità contributiva, beneficia di un trattamento di maggior favore rispetto alla generalità degli impiegati civili dello stato, poiché raggiunge il diritto al trattamento di quiescenza con 35 anni di anzianità contributiva e 57 anni di età anagrafica, ai sensi della deroga prevista dall’art. 1, comma 8, della L. 243/2004.
 

 

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