Cari colleghi,
il ministro Brunetta nella norma giuridica da lui emanata, dichiarava di fatto che ammalarsi era ormai un “lusso” per i lavoratori; tutto ciò però contrasta con l’art. 36 della Costituzione Italiana che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata e in ogni caso sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa.
Questa è la motivazione che il giudice del lavoro di Livorno, Jacquelin Monica Moggi, ha ritenuto di sollevare in relazione alla legittimità dell’art.31 della L. 133/2008 che prevede una decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni per i dipendenti pubblici.
Secondo il giudice la legge vìola il principio di eguaglianza (art.3) ne comprie il diritto alla salute ( art .32) non garantisce al lavoratore una vita dignitosa per via della decurtazione economica (art.36) fa venir meno il mantenimento e l’assistenza al lavoratore nel momento di inabilità al lavoro (art.38).
Di fatto rappresenta un abbassamento della tutela della salute dei lavoratori.
Il CCNL del comparto Ministeri prima e Agenzie Fiscali ora, che prevedeva la decurtazione dell’indennità di amministrazione per malattie inferiori ai 15 giorni, poteva avere una ragione d’essere in quanto cercava di scoraggiare il fenomeno delle cosiddette “malattie di comodo”, il Decreto Brunetta entra a gamba tesa su quegli aspetti giuridici costituzionali che il pretore del lavoro di Livorno ha ritenuto scientemente di dover dichiarare illegittimi costituzionalmente.
Ancora una volta la L. 133/2008 viene non solo smentita ma anche svilita dei suoi contenuti , in barba a tutti quei soloni che ne predicavano l’avvedutezza.
Caro ministro a questo punto occorrerà riscriverla tenendo presente i contenuti della sentenza e il rispetto delle libertà individuali e democratiche.
Pino Tamma
coord reg.FP CGIL Puglia
Agenzia del Territorio