Con sentenza depositata il 1° agosto scorso, il TAR del Lazio ha dichiarato nulla la delibera n. 55 del 2.12.2009, con la quale il comitato di gestione dell’Agenzia delle Entrate aveva modificato l’articolo 24 del Regolamento di amministrazione, consentendo il conferimento degli incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti fino al successivo 31.12.2010.
La sentenza in argomento non si limita a dichiarare nulla la suddetta delibera: va ben oltre .
Il giudice amministrativo, nel sottoporre ad un’articolata analisi di merito il suddetto articolo 24, ne rileva l’insanabile illegittimità (che, secondo quanto si legge nella sentenza, sembra potersi definire addirittura ex tunc), perché si pone in rotta di collisione con i principi di cui agli articoli 19 e 52 del D.Lgs. n. 165/2001, e, nel contempo, dichiara nulli gli atti di conferimento di incarico dirigenziale a funzionari, non in possesso della qualifica di dirigente, emessi ai sensi del medesimo articolo 24.
Ad oggi, l’Agenzia non ha convocato le OO.SS. al riguardo e non conosciamo, quindi, le iniziative che intende intraprendere nel prossimo futuro.
La magistratura, quando interpellata, esprime giudizi, non indica soluzioni e le sentenze possono essere commentate, impugnate, ma vanno comunque rispettate.
Alcuni dati oggettivi possono chiarire la situazione.
Il Regolamento di amministrazione, all’articolo 10, dice che l’Agenzia delle Entrate ha una dotazione organica di n. 1.214 dirigenti (fino a soli due anni fa, tale numero era addirittura superiore, anche se di poco, a 1.400).
Dal ruolo dei dirigenti aggiornato al 1° luglio scorso, si rileva che i dirigenti di qualifica sono n. 14, in prima fascia (sono i dirigenti generali con incarico di direttore centrale e/o regionale), e n. 401, in seconda. A questi, poi, vanno aggiunti n. 23 dirigenti esterni, non inseriti nel ruolo (tre di costoro sono direttori di altrettante Direzioni Centrali).
Secondo la stessa Agenzia, al 31 gennaio di quest’ anno, i posti di dirigente coperti da funzionari erano ben 767 (eppure, con il concorso pubblico bandito nell’ottobre precedente, aveva inteso coprirne solo n. 175).
Non v’è dubbio che, nel quadro delineato, l’articolo 24 del Regolamento abbia cercato di assicurare, in tutti questi anni, non solo la copertura di posti altrimenti non assegnabili per la carenza (che si è andata via via cronicizzando) di dirigenti di qualifica, quanto, soprattutto, il corretto funzionamento delle strutture dell’Agenzia e, in particolare, dei suoi uffici periferici.
D’altro canto, però, non può tacersi come, in questi stessi anni, l’articolo 24 sia stato oggetto, da parte dell’Agenzia, di un utilizzo arbitrario e fuori d’ogni regola. Lo ammette la stessa amministrazione, allorquando, solo di recente, con direttiva del 20 luglio scorso, ha provveduto a riattivare apposite procedure per l’acquisizione delle disponibilità dei dirigenti a coprire i posti che si rendono via via disponibili, nonché per la selezione tramite interpello dei funzionari da preporre agli uffici rimasti scoperti.
Ora la sentenza del TAR obbliga tutti ad un’attenta riflessione sulla situazione.
La FP CGIL è pronta ad un confronto sulla materia, sereno e costruttivo, con i lavoratori, le altre OO.SS. e la stessa Agenzia.
CGIL FP NAZIONALE
Comparto Agenzie Fiscali
Luciano Boldorini