Protocollo regionale in materia di stabilizzazione del lavoro precario del personale non dirigenziale e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle aziende del Servizio Sanitario Regionale e sulle politiche di assunzione
Premesso che
– le parti concordano sul fatto che l’attuazione dei processi di stabilizzazione e di valorizzazione delle esperienze lavorative contribuiscono al progressivo superamento del fenomeno del “precariato”, e quindi all’obiettivo di qualificazione degli organici delle Aziende del SSR, che, anche sotto il profilo dei rapporti di lavoro del personale impiegato e delle relative tutele, risulta essere in una relazione diretta rispetto alla capacità del sistema di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di operare secondo la logica dell’appropriatezza, di fornire prestazioni e servizi di qualità;
– la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) con riferimento all’esercizio 2007 e più in generale al triennio 2007/2009 definisce il contesto complessivo (normativo ed economico) all’interno del quale dovranno essere collocate le politiche regionali relative alle risorse umane impiegate nel SSR e, in tale ambito, le politiche di stabilizzazione e viene individuato quale obiettivo di contenimento della spesa, per ciascuno degli anni del triennio il limite massimo di quella sostenuta nel 2004, ridotta dell’1,4 per cento, al netto degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
– al fine di favorire il conseguimento dell’obiettivo sono prefigurati alcuni degli strumenti che gli enti del SSR possono utilizzare: tutto ciò nell’ambito degli indirizzi che ciascuna regione, nella propria autonomia, dovrà adottare.
Tra questi assume particolare rilevanza la predisposizione di un programma annuale di revisione delle consistenze organiche del personale (in servizio sia con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che tramite altre forme contrattuali), nell’ambito del quale può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizione di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
– in considerazione dell’accordo sindacale sottoscritto in data 22.12.2005, con il quale si é convenuto di procedere a valutazioni per il superamento delle forme improprie di reclutamento di personale, quali il ricorso all’esternalizzazione, per riportare l’occupazione nel S.S.R. alle regole del C.C.N.L. del Comparto.
Le parti concordano
sull’obiettivo generale di rendere stabili posizioni di lavoro oggi coperte dall’uso di forme contrattuali atipiche per lo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali e che tale obiettivo, in carenza dei presupposti richiesti dalla normativa che regola la materia, potrà essere realizzato, secondo gli strumenti indicati dalla legge finanziaria per il 2007 anche derogando, in parte, alle ordinarie procedure di assunzione con modalità che saranno successivamente definite, tenuto conto anche di eventuali indicazioni in materia derivanti da accordi a livello statale.
Resta inteso che, nel conseguimento di tale scopo, si dovrà necessariamente tenere conto delle norme vigenti e dei principi che informano la programmazione regionale in particolare rispetto alle esigenze di:
– garantire la coerenza con gli obiettivi economici derivanti dalla normativa finanziaria statale (con riferimento al triennio 2007/2009) e, per ciascun esercizio, con gli specifici obiettivi assegnati dalla Giunta regionale;
– individuare le posizioni da stabilizzare in relazione alle necessità connesse ad attività istituzionali stabili e continuative all’interno dei PRR e dei loro aggiornamenti annuali;
– garantire il rispetto della disciplina concorsuale in materia di requisiti generali e specifici di ammissione per i diversi profili professionali in coerenza con la programmazione regionale ed i PRR;
– rispettare i principi posti dall’art. 35 del D. Lgs. N. 165/2001 in materia di reclutamento di personale, con particolare riferimento al principio dell’accesso tramite procedure selettive (comma 1) ed ai principi di pubblicità, trasparenza e pari opportunità delle procedure di reclutamento (comma 3).
Le parti concordano inoltre sui seguenti punti:
1.Revisione delle consistenze organiche e Piani di Riqualificazione dell’assistenza e di riequilibrio economico-finanziario
Le disposizioni di cui all’ art. 1 della legge finanziaria 2007, comma 565, punti 1, 2 e 3 della lettera c), indicano la necessità di rivedere le consistenze organiche delle ASR sulla base del personale dipendente a tempo indeterminato al 31.12.2006 e del personale che alla medesima data presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, predisponendo un programma annuale di revisione delle predette consistenze, con l’obiettivo di ricondurre i relativi costi nell’ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4%, al netto del costo dei contratti siglati dopo il 2004.
Si da’ atto che per conseguire questo risultato, le ASR esplicitino nell’ambito del PRR 2007 – 2009 le proprie consistenze organiche riferite al personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2006 ed individuino quelle di cui al punto 2 dello stesso comma riconducendole al regime orario del CCNL di riferimento rapportato alla corrispondente qualifica e pertanto le tabelle riassuntive che dovranno pervenire allegate ai PRR, dovranno:
– specificare per ogni qualifica e profilo la consistenza del personale a tempo indeterminato al 31.12.2006 (lett. c) punto 1 del comma 565);
– contenere le consistenze del personale non di ruolo (lett. c) punto 2 del comma 565);
– prevedere la trasformazione delle posizioni di lavoro precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato al 31 dicembre degli anni 2007, 2008 e 2009 con lo scopo di prevederne l’evoluzione così come previsto dal punto 3 della lett. c) del già citato comma, in osservanza di quanto previsto dalle indicazioni regionali in materia e dagli accordi e dalle indicazioni definite nel presente accordo.
Tali tabelle potranno essere riviste per il 2008 e il 2009 in relazione agli aggiornamenti dei PRR stessi o da altre indicazioni della programmazione regionale.
2. Posizioni di lavoro di riferimento
I processi di stabilizzazione e di valorizzazione delle esperienze di lavoro nelle Aziende del SSR di cui al punto 1, riguardano nell’ordine: le posizioni di lavoro ricoperte tramite rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato e le posizioni di lavoro ricoperte con collaborazioni coordinate e continuative. Saranno altresì, oggetto di valutazione ai fini della stabilizzazione successiva al primo gruppo indicato nel precedente periodo, comunque entro il 31/12/2010, le posizioni di lavoro relative ad attività istituzionali e continuative, operanti in aree strettamente collegate all’erogazione dei LEA, relative a rapporti di prestazione d’opera intellettuale (con partita IVA) e a borse di studio. Con le stesse modalità potranno essere considerate posizioni di lavoro derivanti dalla riacquisizione alla gestione diretta di appalti di forniture di servizi.
Non possono in ogni caso essere stabilizzate le posizioni riguardanti attività a scadenza.
Parimenti sono escluse le posizioni che fanno riferimento a rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato attivati con la finalità di sostituire personale assente con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro nonché le posizioni ricoperte a mezzo di rapporti di lavoro con personale in aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni.
Per l’individuazione delle suddette posizioni si fa riferimento a posizioni di lavoro a tempo pieno o aggregazioni di posizioni tali da configurare unità equivalenti a tempo pieno.
3. Risorse disponibili e tempi di attuazione
Al fine di perseguire la finalità di cui al par. 1, tenuto conto della dinamica del costo del lavoro determinata dal passaggio del personale da rapporti di lavoro precari a rapporti di lavoro dipendenti a tempo indeterminato, le Aziende del SSR, destinano le seguenti risorse economiche:
– Risorse economiche che all’atto delle stabilizzazioni risultano già impiegate a copertura dei costi dei rapporti di lavoro precari stabilizzati, anche ove allocate in voci di bilancio diverse dal costo del personale;
– Risorse derivanti dai risparmi per la parziale copertura del turn-over, ferma restando la garanzia di mantenimento dei livelli di erogazione dei LEA in relazione agli obiettivi contenuti nei PRR e alle indicazioni della programmazione regionale
In relazione alla consistenza ed alla disponibilità delle risorse economiche sopra descritte, il processo di stabilizzazione sarà articolato, nell’ambito di ogni Azienda del SSR, nel corso del quadriennio 2007-2010.
Nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse finalizzate alla stabilizzazione dei posti di lavoro per effetto di disposizioni statali, resta inteso che le parti sottoscrittrici del presente accordo effettueranno le opportune verifiche ed integrazioni all’accordo stesso.
4. Procedure per la copertura dei fabbisogni professionali stabiliti.
Per quanto riguarda le procedure di stabilizzazione dei posti di lavoro per il personale non dirigenziale di cui al comma 558 delle legge finanziaria 2007, tenuto conto delle eventuali indicazioni individuate a livello statale per le forme di reclutamento compatibili con le attuali procedure di assunzione previste per il settore pubblico, è necessario individuare criteri di carattere generale che, compatibilmente con gli obiettivi di contenimento della spesa per il personale, possano essere adottati complessivamente nelle ASR del Piemonte.
Fermo restando l’obiettivo del superamento del precariato di cui alla premessa, limitatamente alle attività che sono da considerarsi stabili e consolidate per l’erogazione dei LEA, anche se attivate in un periodo recente, prioritariamente saranno oggetto di stabilizzazione, le figure professionali infermieristiche, le ostetriche, i tecnici di radiologia, i tecnici della riabilitazione, i logopedisti, il personale di vigilanza ed ispezione, OSS/OTA.
Inoltre saranno valutati ai fini della predisposizione di processi di stabilizzazione, prioritariamente le posizioni di lavoro dei servizi collegati all’organizzazione della rete oncologica, il funzionamento dei SERT, ai servizi sovrazonali di epidemiologia, solo per le posizioni che riguardano attività stabili e consolidate (quindi sono escluse quelle che si riferiscono ad attività a termine o di carattere straordinario).
5. Strumenti giuridici.
Gli strumenti giuridici tramite i quali attuare gli obiettivi di stabilizzazione e di valorizzazione delle esperienze lavorative di cui al presente protocollo, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa per l’accesso alle rispettive categorie e profili di riferimento, sono individuati:
– Nelle norme generali per l’accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. N. 165 del 2001 e s.m.i.;
– Nelle norme contenute nel D. Lgs. N. 502 del 1992 e s.m.i.;
– Nei principi desumibili dall’art. 1, commi da 513 a 543 della legge n. 296 del 2006, secondo quanto previsto dal comma 565, lett. c. n. 3, ultima frase della stessa Legge.
Gli indirizzi applicativi e le specificazioni di carattere generale inerenti l’attuazione dei processi di stabilizzazione saranno individuati a livello regionale previo confronto con le OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Al solo fine di garantire la prosecuzione delle attività di carattere continuativo per l’erogazione dei L.E.A., le aziende possono continuare ad avvalersi dei rapporti di lavoro precario già in essere fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione collegate ai PRR.
6. Gestione della fase transitoria.
L’approvazione del PRR 2007 – 2009 comporterà l’approvazione del piano di stabilizzazione e di nuove assunzioni.
Fino ad allora le ASR possono procedere alle assunzioni esplicitamente identificate nelle DGR di approvazione dei singoli PRR 2006 e a quelle strettamente necessarie per garantire il mantenimento dei livelli di assistenza in essere, nei termini sotto indicati:
1. prima dell’approvazione del PRR, nell’ambito del rinnovo del turn over, sarà possibile assumere personale infermieristico, ostetrico, tecnici della riabilitazione, logopedisti, tecnici sanitari, tecnici di vigilanza e ispezione e con il profilo di Operatore Socio Sanitario/OTA, previa richiesta all’Assessorato, per garantire l’erogazione dei servizi di diretta assistenza all’utenza. In tali casi le ASR dovranno documentare tale necessità attraverso un’analisi specifica dell’esigenza che viene manifestata e della documentazione della concreta utilizzazione delle corrispondenti figure professionali nell’azienda stessa con i necessari confronti con gli anni precedenti; nuove forme di lavoro flessibile e a termine sono possibili solo nei casi in cui si faccia riferimento a finanziamenti finalizzati per attività specificatamente individuate e temporanee;
2. in questa fase, fino all’approvazione del PRR 2007 – 2009, anche in considerazione del percorso di accorpamento delle ASR, va sospesa ogni procedura di assunzione di personale, dirigente e non dirigente, dei ruoli amministrativo, tecnico (escluso gli OSS/OTA) e professionale. Va sospesa anche l’acquisizione diretta di personale con altre forme di rapporto di lavoro (per esempio prestazioni di lavoro coordinate e continuative);
3. relativamente alle procedure eventualmente attivate sulla base del presunto rispetto dell’obiettivo di contenimento della spesa nei limiti posti dall’art. 1, comma 198, della l. 266/2005, le assunzioni potranno essere effettuate solo previa verifica regionale dell’effettiva osservanza durante il 2006 del contenimento della spesa, compatibilmente con il rispetto dell’obiettivo di ulteriore contenimento posto dalla l.f. 2007;
4. potranno essere inoltre effettuate solo assunzioni e acquisizioni di personale non dipendente strettamente necessarie per non interrompere il pubblico servizio, nei casi non sia possibile l’utilizzazione di altro personale, per le quali le ASR danno comunicazione all’ Assessorato regionale alla sanità entro 7 giorni dall’adozione del provvedimento che ha disposto l’assunzione;
5. qualsiasi posto di direttore di struttura complessa potrà essere coperto solo se già approvato dal PRR 2006; non possono essere banditi/coperti posti vacanti o di nuova istituzione fino ad approvazione del PRR 2007 – 2009. Eventuali esigenze improcrastinabili di assegnazioni di incarichi di struttura complessa nel periodo di transizione fino all’approvazione dei nuovi PRR dovranno ottenere preventivamente l’autorizzazione da parte dell’assessorato;
6. resta inteso che è possibile comunque la mobilità compartimentale intraregionale;
7) Procedure di confronto e negoziazione.
Prima dell’approvazione dei PRR le ASR e le OO.SS. aziendali e territoriali firmatarie dei CCNL di categoria effettueranno, nelle forme previste dagli stessi contratti e dagli accordi regionali e locali in materia, il confronto preventivo riguardante l’attuazione del presente accordo.
A livello regionale si procederà ad un confronto generale, per un monitoraggio dell’attuazione del presente accordo prima dell’approvazione definitiva dei PRR.
Il Presidente della Giunta Regionale
Mercedes Bresso
F.P. CGIL
FPS CISL
UIL F.P.L.
F.S.I.
FIALS-CONFSAL