Pubblichiamo l’accordo firmato sulla mobilità con altre amministrazioni centrali per “scambio”; si tratta di un ulteriore passo verso l’ampliamento dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Interno, che da oggi potranno andare in altre amministrazioni non solo se appartenenti a profili in esubero, ma anche in assenza di esubero. A condizione che ci sia la possibilità di scambiare il proprio posto in organico con colleghi di altre amministrazioni interessati alla sostituzione. La limitazione alle amministrazioni centrali, con esclusione di enti locali e sanità, è dovuta alle norme di bilancio in vigore, per le quali appare problematico il passaggio delle risorse economiche da un ente centrale ad un ente locale, e viceversa. A questo proposito, ci preme sottolineare che la legge 246 del 2005 – citata nell’accordo – prevede che il personale in mobilità non mantenga la propria retribuzione di origine, ma prenda la retribuzione del profilo nel quale confluisce, presso l’amministrazione di destinazione. E’ una norma che non condividiamo, ma che l’amministrazione è tenuta ad attuare, finché in vigore: comunque non escludiamo – nel quadro di un più ampio confronto sulla mobilità nel pubblico impiego, che sembra apparire all’ordine del giorno – la possibilità di un suo superamento. L’accordo è immediatamente esigibile.
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER L’ATTUAZIONE DELLA MOBILITA’ PER COMPENSAZIONE O INTERSCAMBIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, GLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI NAZIONALI E LE AGENZIE DI CUI AL D.L. 30 LUGLIO 1999, N.300.
Il giorno 12 del mese di ottobre dell’anno 2006, presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA, CONFSAL/UNSA, FLP, FEDERAZIONE INTESA.
Visto l’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni;
Visto l’art.27 del C.C.N.L. relativo al comparto Ministeri 1998-2001;
Visto l’art.14 del C.C.N.I. del Ministero dell’Interno, sottoscritto il 28 giugno 2000;
Visto l’art.16 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto l’accordo collettivo integrativo per l’attuazione della mobilità nell’ambito del comparto e fra comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001, n.165, sottoscritto l’8 ottobre 2003;
LE PARTI CONCORDANO:
Art. 1 – bito di applicazione
1. Il presente accordo definisce, ai sensi dall’articolo 14 del C.C.N.I. del Ministero dell’Interno 1998 – 2001, le modalità relative al passaggio del personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli enti pubblici non economici nazionali e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, che presenti domanda di trasferimento per mobilità compensativa o interscambio da e verso i ruoli del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno.
Art. 2 – Modalità di applicazione della procedura di mobilità
1. E’ consentita in ogni momento la mobilità dei singoli dipendenti presso le Amministrazioni di cui all’articolo 1, nei casi di domanda congiunta di compensazione o interscambio con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta del’Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.
2. Le procedure di cui al comma precedente sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl.
3. In relazione alle domande pervenute l’Amministrazione procede alla equiparazione tra le mansioni dei profili professionali di provenienza e quelle dei profili di destinazione. Non si procede qualora non vi siano sostanziali uniformità di mansioni
4. Qualora vengano inoltrate più domande di mobilità relative allo stesso posto, si provvederà in ordine cronologico di presentazione delle domande stesse tenendo conto della data riportata dal timbro postale di spedizione.
5. In conformità a quanto disposto dall’art. 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246 al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto dell’Amministrazione civile dell’Interno.
6. Si richiamano, nel caso di dimissioni, le disposizioni dell’art. 28-ter del contratto integrativo del 22 ottobre 1997, per il triennio 1998 – 2001.
Per l’Amministrazione Per le OO.SS.
CGIL FP
CISL FPS
UIL PA
CONFSAL UNSA
FLP
FEDERAZIONE INTESA