MIBAC: nota al DG sui lavori insalubri

18 Luglio 2011

 
 

Nota al D.G. sui lavori insalubri

 

Roma, 12 luglio 2011
 

Al Direttore Generale O.a.g.i.p.
Dr. Mario Guarany
e, p.c.,: Al Capo di Gabinetto – dr. Salvo Nastasi
Loro Sedi

Oggetto: Circolare n.243 del 17 giugno 2011 – art.25 del DPR 1092/73

Egregio Direttore,

A seguito di una richiesta di chiarimenti proveniente da una sigla sindacale lei ha ritenuto di emanare una Circolare esplicativa della normativa in questione. Nella Circolare in questione si fa riferimento all’applicazione di una normativa la cui implicazione è connessa all’esercizio della tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riferimento alle lavorazioni insalubri a cui categorie importanti di lavoratori dipendenti del Mibac sono, per tipologia lavorativa, in continua esposizione. Stupisce pertanto che la delicatezza della questione non abbia imposto una certa prudenza nella valutazione normativa e che non si sia valutato il fatto che nella prassi amministrativa il principio estensivo della normazione contenuta nel D.P.R. 1092/73 ha già prodotto numerosi pensionamenti con il riconoscimento del beneficio e che ci risulta sia in corso il blocco di provvedimenti di pensione già perfezionati nei loro iter burocratici. E siamo stupiti per il fatto che il riconoscimento di benefici pensionistici a lavoratori che hanno passato la loro vita lavorativa a contatto con sostanze e cicli lavorativi di cui la legge ha definito la pericolosità per la salute si presti ad una interpretazione burocratica riduttiva di un principio normativo su cui peraltro si registra un vuoto regolamentario che lo porta a classificare sostanze utilizzate nel 1919!
Entrando nel merito della sua direttiva noi non riteniamo che il possesso della qualifica operaia sia dirimente rispetto alla fruibilità del beneficio, il D.P.R. 1092 si riferisce al trattamento dei dipendenti del Ministero della Difesa e nella norma in questione si parla di operai addetti ai lavori insalubri ed ai polverifici, quindi a lavorazioni tipiche del Ministero della Difesa. Quindi, sulla base di questo ragionamento, l’art.25 si dovrebbe applicare solo ai dipendenti di quel Ministero. Invece, giustamente, il Mibac, sulla base di una interpretazione estensiva di un principio normativo, lo applica ai propri dipendenti. Ma adesso intende applicarlo non tenendo conto di intere categorie professionali che nel Mibac sono stati continuamente esposti a cicli di lavorazioni insalubri certificate che trovano riscontro persino nell’elenco del 1919. Quindi noi chiediamo una sospensione degli effetti della Circolare n.243 in attesa di un adeguato approfondimento normativo ed in considerazione della delicatezza della problematica che impatta sui principi di tutela della salute di lavoratori soggetti a cicli insalubri per la durata di tutta la vita lavorativa e sul prevedibile contenzioso conseguente.
Chiediamo inoltre di sapere se l’Amministrazione Mibac abbia allo stato delle iniziative finalizzate al dovuto recepimento formale della normazione sui lavori usuranti (DLgsv.67/2011) e sullo stato di attuazione della direttiva REACH nei laboratori con i riconoscimenti di cui trattasi. In più aggiungeremmo che il Decreto 1092 non ci risulta che sia dichiarato “deceduto” – cosa che esula dall’indennità di rischio a suo tempo riconosciuta per chi svolgeva tali lavorazioni – e che quindi si dovranno trovare gli strumenti per aggiornarlo con nuovi elenchi delle sostanze insalubri con i consequenziali riconoscimenti dei benefici per i propri lavoratori.
Restiamo in urgente attesa di riscontro alla presente ed alla nota inviata nei giorni scorsi sulla questione dei trattenimenti in servizio, nonché sulla richiesta unitaria di informazioni sullo stato delle politiche per ALES.
Distinti saluti
 
 
FP CGIL MIBAC
Claudio Meloni

 
 

 
 
 
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