Alcune Amministrazioni hanno recentemente operato un’interpretazione restrittiva dell’art 23 del CCNL del 22.2.2006, ipotizzando il riassorbimento dell’incremento della retribuzione di posizione previsto contrattualmente a compensazione dei maggiori importi eventualmente attribuiti negli enti nel corso degli anni 2003-2004 utilizzando le “ulteriori disponibilità” previste dall’art. 26 del CCNL del 1999.
L’ARAN risponde, composizione condivisa dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL:
…………..Relativamente alla problematica posta, si ritiene utile precisare che l’incremento della retribuzione di posizione di € 520 annui lordi previsto dall’art.23 comma 1, del CCNL del 22.2.2006, con decorrenza 1.1.2002, proprio perché disposto direttamente dal CCNL, e da questo finanziato, prescinde completamente dagli eventuali aumenti già intervenuti della retribuzione di posizione nel corso degli anni 2002, 2003 e 2004 e, pertanto, non può considerarsi riassorbito in questi ultimi, anche se di importo superiore.
Analogo discorso vale per gli effetti derivanti dall’applicazione dell’art.23, comma 3, del medesimo CCNL del 22.2.2006 che stabilisce, con decorrenza dall’1.1.2003, un incremento delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti pari all’1,66% del monte salari dell’anno 2001 relativo alla dirigenza.
Tali risorse, proprio previste e quantificate dal CCNL del 22.2.2006, si devono sicuramente aggiungere, a far data dal 2003, a quelle già destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, nel rispetto dei medesimi criteri di ripartizione per il finanziamento delle due diverse voci retributive come già definiti nel contratto decentrato integrativo vigente nell’ente alla data di sottoscrizione del nuovo CCNL.
Tali risorse, quindi, saranno utilizzate per incrementare anche l’ ammontare della retribuzione di posizione di ciascuna funzione dirigenziale prevista nell’ordinamento dell’ente alla data dell’1.1.2003, applicando i criteri già adottati in materia dall’ente stesso.
Trattandosi di risorse previste ed utilizzate direttamente dal CCNL, non sembrano porsi problemi di compatibilità o di riassorbimento con quelle altre che gli enti abbiano già eventualmente aggiunto nei medesimi anni (2002, 2003 ecc.) per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, ove queste ovviamente siano state legittimamente disposte, nel rispetto delle rigorose regole stabilite nel CCNL.
Relativamente a questo ultimo aspetto (incremento legittimo di risorse) si ritiene opportuno chiarire anche che eventuali legittime disponibilità di risorse stabili da destinare all’incremento dei valori della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali, potevano (e possono) derivare soltanto:
a) dalla riduzione stabile di posti e di funzioni dirigenziali (con conseguente elevazione della retribuzione di posizione posizione delle funzioni residue);
b) oppure dalla istituzione di nuovi posti e di nuove funzioni a seguito dell’incremento dei servizi istituzionali che avrebbe consentito l’incremento delle disponibilità del fondo della dirigenza con oneri a carico dei bilanci (art. 23, comma 3).