Nelle scorse settimane abbiamo inviato dei comunicati, esclusivamente di indirizzo politico, nei quali reputavamo illegittima la corresponsione della vacanza contrattuale da li discendeva l’indirizzo conseguente del comportamento della FP CGIL in merito.
I “brunettiani” più di Brunetta, all’interno soprattutto di alcune regioni ci inducono a tediarvi di nuovo sull’argomento, questa volta però da un punto di vista esclusivamente tecnico che è stato alla base dei nostri indirizzi.
Ci scusiamo anticipatamente dunque per la ricostruzione che proveremo ad esporre nel modo meno tedioso possibile.
L’istituzione dell’indennità di vacanza contrattuale risale all’accordo del 23 luglio 1993 (secolo scorso), trattandosi di un accordo generale non è sceso nei dettagli tecnici, individuando la presentazione delle piattaforme contrattuali ed il conseguente mancato rinnovo, l’elemento dal quale discende la violazione, dunque l’ambito è chiaramente individuato nel primo livello contrattuale.
Nella Pubblica Amministrazione la giurisprudenza che ne è seguita, si è espressa attraverso due orientamenti diversi: un primo che ritiene che il riconoscimento dell’indennità di vacanza non sia condizionato ad un successivo accordo e che dunque detto diritto sia perfetto e tale da costituire titolo per un decreto ingiuntivo, sulla base dei criteri di quantificazione di cui all’accordo del luglio 1993 e dell’intervenuto ritardo nel rinnovo superiore a 3 mesi; un secondo orientamento che invece ritiene indispensabile un successivo accordo tra A.R.A.N. e organizzazioni sindacali firmatarie per il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale, il cui corollario è la qualificazione dell’indennità di vacanza quale erogazione provvisoria della retribuzione contrattuale con esclusione di ogni effetto sanzionatorio.
Quest’ultima tesi, in passato sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, è fondata sul presupposto della attribuzione alla contrattazione collettiva quadro del potere in materia sulla base dell’art. 40 del D. lgs. n°165/01, fonte principale del sistema di legislazione contrattata, nonchè sullo stesso art. 45 c. 1 D. lgs. n°165/01, in base al quale l’attribuzione di trattamenti economici ai dipendenti della pubblica amministrazione può avvenire soltanto tramite i contratti collettivi.
Tale orientamento è supportato anche da un parere dell’A.R.A.N. e cioè dal negoziatore pubblico che agisce in rappresentanza delle pubbliche amministrazioni nelle trattative dei contratti dei comparti del pubblico impiego.
Gli stessi CCNL recependo il rinvio dell’accordo del luglio ’93 hanno disciplinato l’istituto, nel caso del comparto Regioni – Autonomie Locali l’articolo 2 del CCNL 22 gennaio 2004 nel quale al comma 6, ultimo capoverso …”Per le modalità di erogazione di detta indennità, l’ARAN stipula apposito accordo ai sensi degli artt. 47 e 48, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 165/2001″.
A questo punto si tratta di stabilire se l’art. 33 del D.L. 185/08 abbia la capacità di sovvertire l’impianto normativo consolidato anche da sentenze e fin qui applicato.
Il nostro parere è chiaro e deciso, non poteva farlo sia per la tipologia dello strumento (D. L. omnibus cioè inserito in un insieme di altri provvedimenti non in grado di modificare un impianto articolato), sia per il merito del decreto.
I primi 2 commi dell’articolo 33 hanno carattere dispositivo, i cui destinatari sono le funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali ecc..) tuttavia e questo è il dato da rimarcare, anche in questo caso è prevista (comma 2) la sede contrattuale a seguito dell’approvazione della finanziaria.
Ciò significa che il legislatore ha avuto la consapevolezza che non erano possibili automatismi.
Nel caso delle Autonomie Locali (comma 4) la disposizione si affievolisce molto il verbo infatti da dispone diventa possono provvedere all’erogazione confermando, implicitamente, l’individuazione della sede contrattuale.
La sede contrattuale è l’ARAN, ma poiché essa è un agenzia contrattuale e non un autorità, si attiva solo attraverso l’atto di indirizzo del Comitato di Settore.
Al momento la legge finanziaria non è stata approvata, dunque non è possibile neanche la formulazione dell’atto di indirizzo da parte del Comitato di Settore, d’altro canto lo stesso atto di indirizzo per il CCNL è stato bocciato dal Ministero dell’Economia.
In conclusione ribadiamo con argomenti tecnico-giuridico quanto già avevamo affermato in sede politica è cioè: l’illegittimità della corresponsione della vacanza contrattuale.
Pensiamo di fare cosa gradita allegare i riferimenti normativi e giurisprudenziali relativi all’argomento
P. IL COMPARTO AA. LL. P. LA SEGRETERIA
Ugo Gallo Antonio Crispi
1 “La contrattazione 2002-2005 nei comparti del pubblico impiego alla luce del rapporto CNEL sulle relazioni sindacali” di Maurizio Danza su www.uproma.com
2 Cfr. art. 40 c. 1: “La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali” e art. 45 c. 1 del D. lgs. n°165/01: il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.
3 cfr. nota ARAN n°3769 del 9 aprile 2002: “In esito a quanto rappresentato con la nota a margine citata, si deve preliminarmente osservare che, a parere di questa Agenzia, l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale non può avvenire in seguito al mero e oggettivo decorso temporale di tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto, occorrendo anche, pur verificandosi la predetta condizione, un preventivo accordo collettivo nazionale, omissis”.
4 cfr. Tribunale di Livorno sentenza n°504 del 27 luglio 2005 – Giudice Dr. ssa Latella, che, a fronte di una richiesta di indennità di vacanza contrattuale fondata sull’art. 1 del CCNL Scuola 1998-01, accoglieva il ricorso per decreto ingiuntivo promosso da alcuni insegnanti contro il M.I.U.R. e il Provveditorato studi di Livorno, ritenendo la sussistenza di entrambi i presupposti di cui alla norma contrattuale, rappresentati dalla scadenza del CCNL Scuola 1998-01 (31 dicembre 2001 ) dall’avvenuto deposito della piattaforma contrattuale tre mesi prima della scadenza.
5.cfr. pg. 3 Sentenza Tribunale di Livorno sez. Lavoro n°504/2005.
6 cfr. pg. 3 e 4 Sentenza Tribunale di Livorno sez. Lavoro n°504/2005: “… la previsione contrattuale di cui trattasi non rimanda a successiva contrattazione la determinazione dell’an o del quantum del diritto ma stabilisce il diritto alla corresponsione della indennità , richiamandone le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro”.
7 cfr. Sentenza n°211/2007 Corte di Appello Firenze 20 febbraio 2007: “…in via generale – a giudizio del Collegio – non vi è alcun dubbio che l’indennità di vacanza contrattuale sia un elemento provvisorio della retribuzione (così definito espressamente dal protocollo del 1993), non cumulabile in alcun modo con gli eventuali aumenti stipendiali poi pattuiti con il rinnovo del CCNL. In tal senso depone con certezza, oltre al dato testuale appena citato, anche la specifica previsione per cui tale indennità cessa di essere erogata dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo”.
8 cfr. Sentenza n°211/2007 Corte di Appello Firenze 20 febbraio 2007: “A giudizio del Collegio, nelle varie fonti sopra citate, non vi alcun elemento di tipo testuale o logico o sistematico,che consenta di assegnare alla figura indennità di vacanza contrattuale una sorta di (impropria) funzione sanzionatoria. E oltretutto, si tratterebbe di un abnorme forma di penale che dovrebbe colpire soltanto uno dei contraenti collettivi, per non avere esso accettato tempestivamente la piattaforma della controparte, secondo un singolare concetto degli assetti contrattuali e delle relazioni industriali.”
9 cfr.Tribunale Monza 8 maggio 2007: in merito alla richiesta di indennità di vacanza ai sensi dell’art. 2 , parte normativa del CCNL del comparto Scuola 1995-1997, dell’art. 1 comma 5 del CCNL 1998-2001 e dell’art. 1 comma 5 del CCNL 2002-2005. Qui il Ministero deduce in primo luogo l’inammissibilità della procedura in assenza dei presupposti del credito ai sensi dell’art. 633 c. p. c e l’infondatezza della domanda.