C.C. Cassino – Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 – Istanza di trasferimento

18 Luglio 2011

C.C. Cassino – Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 – Istanza di trasferimento

Prot. n. CS 85/2008

Al Direttore Generale
del Personale e della Formazione
Dr. Massimo De Pascalis
R o m a

Al Provveditore dell’A.P per la Regione Lazio
Dr. Angelo Zaccagnino
R o m a

Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dr.ssa Pierina Conte
R o m a

e, p. c. : Alla Direzione della casa circondariale di Cassino
C a s s i n o

Alle Segreterie Regionali e Territoriali FP

Ai Delegati ed iscritti Fp Cgil-Polizia penitenziaria

Signor Direttore,
la Fp Cgil è venuta recentemente a conoscenza della procedura, a nostro parere alquanto singolare, che la direzione della casa circondariale di Cassino ha ritenuto opportuno adottare per trasmettere un’istanza di trasferimento presentata, a norma della Legge 104/’92, da un lavoratore di Polizia Penitenziaria attualmente distaccato in tale sede.

Da quanto appreso, infatti, pare che tutta la documentazione prodotta non sia stata trasmessa, come dovuto, alla competente direzione generale per le valutazioni di sua competenza ma bensì, sulla scorta di una non meglio specificata direttiva dell’amministrazione centrale, alla struttura penitenziaria di provenienza del dipendente, con l’ovvia ed inevitabile conseguenza di un abnorme ritardo nella ricezione degli atti da parte dell’ufficio normativamente demandato alla conclusione del procedimento.

Sembrerebbe che tale disposizione, sconosciuta a questa O.S. e della quale ne chiediamo ufficialmente copia, non tenga assolutamente conto di alcune essenziali prerogative, ovvero dell’esclusiva competenza dipartimentale in materia di trasferimenti definitivi, della specifica competenza nella valutazione del possesso o meno dei requisiti utili all’applicazione del beneficio previsto dall’art. 33 comma 5 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dell’effetto che il ritardo della trasmissione degli atti potrebbe avere sulla prestazione assistenziale, inevitabilmente compromessa.

Pertanto, ove il pregiudizio si dovesse tramutare in danno, sarà ritenuta prioritaria e indispensabile da parte di questa O.S. l’individuazione delle responsabilità del caso.

In proposito, la Fp Cgil reputa opportuno che sulla questione sia quanto prima avviata una verifica finalizzata ad un chiarimento delle procedure da adottare per garantire la corretta e omogenea applicazione della norma.

Si resta in attesa di cortese urgente di riscontro.

p. Il Coordinamento Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria
Corrado Verrecchia

Roma, 10 aprile 2008  

X
Questo sito usa i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile. Procedendo con la navigazione sul sito o scrollando la pagina, accetti implicitamente l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Informativa sull'utilizzo dei cookie Accetto