Accordo Integrativo sul Fondo per il miglioramento dei servizi istituzionali

18 Luglio 2011

Accordi

Accordo Integrativo sul Fondo per il miglioramento dei servizi istituzionali

Fondo per il miglioramento dei servizi istituzionali – Anno 2004 Accordo integrativo

Dichiarazione a verbale
La CGIL sottoscrive l’accordo integrativo relativo al Fondo 2004 unicamente per senso di responsabilità e per porre fine ad una vicenda che si è protratta per oltre sei mesi, soprattutto per responsabilità di alcune sigle sindacali che intendevano risolvere, con le risorse economiche del Fondo, problematiche create dall’Amministrazione ed alle quali, quest’ultima, non è riuscita a trovare idonee soluzioni.
Auspica che, per il futuro, la trattativa sull’utilizzo delle risorse del Fondo per l’incentivazione dei servizi sia condotta con maggior celerità ed in tempi tali da consentire una finalizzazione delle risorse coerente con le previsioni di legge, evitando la distribuzione “a consuntivo” e rendendo possibile un reale miglioramento delle attività istituzionali.
In merito alla ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie sedi di contrattazione la CGIL denuncia il mancato accoglimento della proposta dalla stessa avanzata, ovvero che la ripartizione venisse effettuata per il 50% in base alla “forza” e per il restante 50% in relazione alla carenza di organico.
Il Coordinatore Nazionale CGIL – CFS
Giuseppe URBANI

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
e le organizzazioni sindacali : SAPAF, Federazione Nazionale UGL/CFS, UIL/CFS, CISL/CFS, Federazione Sindacale Forestale SAPeCoFS-CISAL, DIR.FOR., CGIL/CFS;

VISTO l’articolo 3, comma 7, del d.Lgs. 12 maggio 1995, n.195;
VISTO il d.P.R. 16 marzo 1999, n.254;
VISTO il d.P.R. 18 giugno 2002, n.164, ed in particolare gli articoli 14 e 15;
VISTI gli articoli 26, 27, 28 e 29 dell’Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 6 giugno 2002;
VISTO il d.P.R. 19 novembre 2003, n.348, articolo 3, comma 1;
VISTO il d.P.R. 5 novembre 2004, n.301, articolo 7, comma 1;
VISTA la delega, in data 1° luglio 2005, del Signor Ministro al Capo del Corpo Forestale dello Stato;

Sottoscrivono l’allegato accordo sul Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2004 (Integrazione)
per il personale del Corpo forestale dello Stato

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
F.to Ing. Cesare Patrone

Roma, 8-7-2005

FIRMATO :
SAPAF Fed.Naz. UIL
CFS CISL
CFS Fe.Si.Fo. DIR.FOR.
CGIL/CFS
UGL/CFS SAPeCoFS-CISAL

Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2004
(Integrazione)

Articolo 1 (Risorse finanziarie integrative- anno 2004)
Le risorse del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2004, sulla base delle integrazioni previste dal dPR n.348/2003 (€ 218.300,00) e dal dPR n.301/2004 (€ 699.000,00), ammontano a € 917.300,00, da intendersi al lordo delle trattenute assistenziali e previdenziali a carico dei dipendenti, e sono destinate a remunerare le prestazioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 2 (Destinazione delle risorse del Fondo)
Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1 sono utilizzate dall’Amministrazione per incentivare l’impiego del personale nelle attività operative che comportino particolari situazioni di servizio, disagi o particolari responsabilità, ivi compresa l’incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

Articolo 3 (Contrattazioni decentrate)
In sede di contrattazione decentrata si procedera’ all’individuazione delle indennità, anche per singolo ufficio, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, ripartite per ciascuna sede in base alla rispettiva forza, secondo l’allegato schema.

Articolo 4 (Disposizioni finali)
1. Tutte le indennità mensili corrisposte in applicazione dell’accordo relativo al Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2004, sottoscritto il 5 luglio 2004, non sono cumulabili tra loro, ad eccezione dell’indennita’ prevista per locazione onerosa. 2. L’indennità mensile di € 31,00, prevista nell’articolo 3, comma 2, del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2004, sottoscritto il 5 luglio 2004, compete anche al NIAB, erroneamente non compreso nell’articolo in questione.
3. Gli stanziamenti del Fondo non utilizzati in ciascun esercizio finanziario costituiscono dotazione aggiuntiva del Fondo stesso per l’anno successivo, quali residui. In particolare, gli stanziamenti attribuiti per il pagamento delle indennità previste dall’articolo 3 dovranno essere utilizzati, quali residui, presso la stessa sede di contrattazione.

TOTALE PERSONALE
PERCENTUALE PERSONALE
RIPARTIZIONE 917.300 EURO

ABRUZZO
608
7,54
69.161,51

BASILICATA
357
4,43
40.609,64

CALABRIA
661
8,20
75.190,39

CAMPANIA
577
7,16
65.635,18

EMILIA ROMAGNA
339
4,20
38.562,09

LAZIO
689
8,54
78.375,46

LIGURIA
321
3,98
36.514,55

LOMBARDIA
429
5,32
48.799,81

MARCHE
306
3,79
34.808,26

MOLISE
185
2,29
21.044,21

PIEMONTE
417
5,17
47.434,78

PUGLIA
430
5,33
48.913,57

TOSCANA
669
8,30
76.100,41

UMBRIA
277
3,44
31.509,44

VENETO
490
6,08
55.738,72

ISPETTORATO GENERALE
873
10,83
99.305,92

SCUOLA DEL C.F.S.
257
3,19
29.234,39

C.O.A.
179
2,22
20.361,69

TOTALE
8.064
100,00
917.300,00

Roma, 08 luglio 2005

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