Roma, 21 aprile 2015
Con sentenza del 25 febbraio 2015 n. 5714/2015, pervenuta il 17 aprile, il T.A.R. del Lazio ha annullato la circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio in materia di assenza per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.
Il ricorso presentato dalla FLC CGIL lamentava “la violazione e l’erronea interpretazione dell’art. 4, comma 16 bis, del decreto legge 101/2013 nonché del principio di gerarchia delle fonti. Eccesso di potere per difetto di presupposti, travisamento delle circostanze, sviamento” e la ” violazione art. 97 e 32 della Cost.”
I giudici amministrativi nel riconoscere la fondatezza del ricorso, hanno affermato che la circolare “è illegittima” e ne hanno disposto l’annullamento in quanto la materia “trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti”.
Con tale disposizione si indica nella negoziazione tra le parti il naturale terreno per l’individuazione di soluzioni condivise da inserire nell’ambito della normativa contrattuale collettiva.
La sentenza ribadisce, quindi, la preminenza del contratto rispetto a iniziative unilaterali delle Amministrazioni in materie che sono regolate dai CCNL e, pertanto, in attesa di diversa regolazione negoziale, le assenze per visite e terapie dovranno essere regolate secondo le previsioni contrattuali vigenti nei singoli comparti.
La FP CGIL ha, pertanto, inviato a tutte le Amministrazioni formale richiesta di ripristino della regolamentazione contrattuale ante circolare.
FP CGIL Nazionale