Con la trasformazione in legge (183/2010) del collegato lavoro si è fatto un ulteriore passo in vanti nell’azione portata avanti dal Governo di ridimensionamento nel nostro ordinamento legislativo di tutto ciò che riguarda il lavoro, e quindi delle tutele e dei diritti connessi, nonché del ruolo di rappresentanza del sindacato.
Con l’entrata in vigore di questa legge, d’ora in poi sarà sempre più difficile per i lavoratori potersi difendere dal proprio datore di lavoro ricorrendo al giudice, impugnare i licenziamenti, ottenere giusti risarcimenti, contrastare e denunciare sfruttamento e lavoro nero.
Non ci sarà scampo per nessuno, anche nei settori pubblici; e, soprattutto per chi ha la sfortuna di un lavoro precario, sarà sempre più problematico non chinare la testa di fronte alle minacce e ricatti di una parte padronale certa di non potere essere più perseguita grazie alle impunità regalatagli dal Governo, anche con questa legge.
Una impunità che si poggia essenzialmente sulla certificazione congiunta del contratto di lavoro e sul privilegiare l’istituto della conciliazione e dell’arbitrato, anziché ricorrere al giudice, per disarticolare e depotenziare le possibili vertenzialità inerenti il rapporto di lavoro per quanto riguarda la irregolarità dei contenuti del contratto od eventuali omissioni.
Se si sarà poi licenziati, in caso di contratti a termine, eventuali rivendicazioni saranno oggetto di un vero e proprio percorso ad ostacoli perché l’impugnazione dovrà essere formalizzata alla controparte, pena decadenza, entro 60 giorni dalla sua comunicazione in forma scritta (il termine per i licenziamenti precedenti l’entrata in vigore della legge scade il prossimo 23 gennaio 2011), nei successivi 270 giorni dovrà invece essere depositato il ricorso alla cancelleria del tribunale o data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione.
Ciò renderà molto difficile ad un lavoratore precario, per la sua intrinseca debolezza e qualora in scadenza di contratto e con il sindacato non presente nel posto di lavoro, impugnare il licenziamento per fine termine sapendo che in questo modo sarà quasi certamente annullata ogni possibilità di riassunzione.
Su questa vicenda la FP CGIL continuerà la battaglia in ogni sede ed in ogni livello per non lasciare mai soli questi lavoratori di fronte al datore di lavoro, per impedire che in un dialogo limitato solo a questi due soggetti possano essere legittimate storture che in seguito potrebbero rendere inutile ogni rivendicazione a tutela dei propri diritti.
Ma l’attacco al lavoro, ed all’insieme di norme che, in base ai principi costituzionali, lo ha garantito dagli abusi e dalle violazioni di legge e contrattuali in questo provvedimento non è solo conciliazione ed arbitrato ma anche le deleghe su sanità, previdenza e lavori usuranti assunte dal Governo; gl’interventi sulla 104, part-time ed orario di lavoro; aspettative e malattia , permessi e tempo parziale, tanto per fare un esempio.
p. La Segreteria Nazionale FP CGIL Dip.to Welfare Fabrizio Fratini
P. Il Mercato del Lavoro Gian Guido Santucci
Vediamo quindi di seguito, nel dettaglio, le diverse norme che interessano la Categoria alla luce delle novità introdotte nel corso del dibattito parlamentare (sono riportate solo le disposizioni riguardanti il lavoro pubblico e privato della nostra categoria ) :
Legge 4 novembre 2010, n. 183
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi all’impiego, d’incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro mil lavoro sommerso e disposizoone in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
Art 1 (revisione disciplina lavori usuranti)
* Il governo avrà tre mesi di tempo dall’entrata in vigore del “collegato” per emanare uno o più decreti legislativi relativi alle modalità di accesso ai pensionamenti anticipati per i lavoratori impiegati in attività usuranti, fra cui la riduzione di tre anni sull’età minima per il pensionamento di anzianità.
* Sarà necessario che l’attività usurante sia stata svolta per almeno 7 anni negli ultimi dieci o per almeno metà della vita lavorativa a partire dall’anno 2018.
* Va giudicata negativamente la clausola del comma 2 che, in caso di scostamento tra domande accolte e copertura finanziaria adotterà un criterio di priorità basato sui requisiti posseduti e la data di presentazione della domanda
Art 2 (riorganizzazione enti vigilati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della salute)
* Entro un anno il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per riorganizzare gli enti e le società vigilate dal ministero del lavoro e dal ministero della salute. Si prevede anche l’organizzazione del Casellario centrale infortuni e la riorganizzazione dell’attività dell’ISPELS da parte dell’INAIL. Inoltre, sulla base di questa norma, il Governo potrà intervenire, in particolare, nel riordino degli istituti previdenziali, della CRI , degli Enti del Sistema Sanitario Nazionale.
Art. 4 (lavoro sommerso)
* E’ obbligatoria la comunicazione preventiva al centro per l’impiego delle assunzioni ma si stabiliscono deroghe al lavoro domestico (con la possibilità in questo settore di comunicare l’assunzione fino al terzo giorno successivo, e quindi di dichiarare a posteriori l’assunzione di un lavoratore irregolare di fronte ad una ispezione o ad un infortunio).
* Sanzioni amministrative:
In caso di utilizzo del lavoratore senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto la sanzione è compresa tra 1.500 euro e 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo in “nero”;
L’importo della sanzione è compreso tra 1.000 ed 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.
L’importo delle sanzioni civili connesse alla evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare per i periodi cui ai precedenti paragrafi è aumentato del 50%.
* Sono escluse le sanzioni amministrative e civili per il datore di lavoro qualora dagli adempimenti di carattere contributivo assolti in precedenza si evinca comunque la “volontà di non occultare il rapporto di lavoro” anche se il lavoratore è stato inquadrato con una diversa qualifica da quella spettante.
Art 5 (Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)
* Le pubbliche amministrazioni, diversamente dal privato, possono trasmettere le comunicazioni di assunzione, di proroga, trasformazione e cessazione del rapporto, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si verifica; anche dei tempi determinati e dei co.co.co/pro .
* Sempre entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data della assunzione al lavoratore dovrà essere fornita copia della comunicazione d’instaurazione di rapporto di lavoro o, in alternativa, la copia del contratto individuale di lavoro.
* Al Dipartimento della funzione pubblica dovranno essere inviati i relativi dati entro il ventesimo giorno del mese successivo alla assunzione
Art.7 ( Modifiche alla disciplina dell’orario di lavoro)
* Si modifica il regime sanzionatorio previsto dalla legge 133/2008 in caso di non rispetto dei riposi settimanali, giornalieri e per i periodi di ferie. In particolare il comma 1 ridefinisce le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina sulla durata media dell’orario di lavoro, sul riposo settimanale, sulle ferie annuali retribuite e per il caso di violazione della normativa sul riposo giornaliero.
* E’ anche prevista la possibilità di derogare alle norme sull’orario di lavoro di riposo e ferie dei lavoratori marittimi al livello della contrattazione aziendale in assenza di specifiche disposizioni al riguardo nei CCNL
Art. 13 (Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)
* In caso di trasferimento di competenze da parte dello Stato a Regioni ed Enti locali, tra diversi soggetti pubblici,ed anche nel caso di esternalizzazione di attività e di servizi, il personale addetto, ove dichiarato in esubero, viene posto in mobilità ai sensi dell’art 33 del dlgs 165/2001. Inoltre, le pubbliche amministrazioni possano utilizzare in assegnazione temporanea, per motivate esigenze organizzative e secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia (entro 60 giorni dall’entrata in vigore, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso).
* E’ evidente come con questa norma si accentuino i rischi occupazionali a seguito di dichiarazione di esubero dei lavoratori in caso di passaggio di competenze ad altri soggetti pubblici o in presenza di esternalizzazione
Art. 14 (Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici)
* Le informazioni riguardanti le prestazioni svolte da chi esercita una attività pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dalla amministrazione di appartenenza. Non lo sono invece , se non per i casi previsti dalla legge, notizie relative infermità ed impedimenti personali o notizie inerenti il rapporto di lavoro idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, orientamento sessuale
Art.15 (Modifica all’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di
conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia)
* Presso la Presidenza del Consiglio, ai dirigenti di seconda fascia in prestito i da altre amministrazioni incaricati del livello dirigenziale generale, non si applica la disposizione per la quale il transito nella prima fascia è reso possibile qualora siano stati ricoperti incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni
Art. 16 (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)
* Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge in commento, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell’entrata in vigore del decreto 112/2008 , financo a revocarli .
Art .17 ( Applicazione dei CCNL del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad
essa trasferito)
* A far data dal 1 gennaio 2009 a tutto il personale trasferito ed inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano i contratti collettivi di lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri. Il relativo onere è pari a 3.020.000 € a decorrere dal 2010
Art.18 (Aspettativa)
* I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Per il periodo in questione non si applicano le norme d’incompatibilità cui all’art 53 del dlgs 165/2001
Art. 19 (Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
* Questa norma riconosce la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente ai fini dell’ordinamento delle carriere, della regolamentazione del rapporto d’impiego, come nel caso del trattamento della malattia, e della tutela economica, pensionistica e previdenziale. La disciplina attuativa è demandata a successivi provvedimenti legislativi. Il COCER parteciperà alle attività negoziali in rappresentanza del personale militare
Art. 21 (Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni
nelle amministrazioni pubbliche)
* Sarà istituito presso le pubbliche amministrazioni del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, che sostituisce, unificando le relative competenze, i Comitati per le Pari opportunità e i Comitati paritetici per il fenomeno del mobbing. Si tratta di una norma di principio che quasi certamente non avrà seguito perché la sua applicazione presuppone modelli organizzativi, di sviluppo professionale ed economico che mal si conciliano con le disposizioni della legge 150
Art.22 (Età pensionabile dei dirigenti medici del servizio Sanitario nazionale)
* Viene estesa ai dirigenti medici ed ai dirigenti del ruolo sanitario del S.S.N. in servizio alla data del 31 gennaio 2010 la possibilità di chiedere il collocamento a riposo al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, esclusi i periodi di contribuzione figurativa. In ogni caso Il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e il permanere in servizio non può dare luogo ad un aumento del numero dei dirigenti
Art. 23 (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e
permessi)
* Il Governo è delegato a riordinare, entro sei mesi, la disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rideterminandone le casuali, i requisiti per l’utilizzo, precisando i soggetti che ne possono usufruire, regolando in maniera uniforme le modalità di utilizzo, riducendo e semplificando i documenti da presentare in casi di handicap particolarmente gravi, o in presenza di patologie di tipo neuro degenerativo od oncologiche. I decreti saranno emanati dal Ministro della Funzione Pubblica e quello della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, sentite le parti sociali e previo parere della Conferenza Unificata. Al riguardo occorrerà stare molto attenti, in sede di confronto, sulle reali intenzioni del Governo su questa materia ricordando come le precedenti restrizioni varate dal Ministro Brunetta abbiano creato grandi difficoltà ai lavoratori in situazioni di disagio personale o familiare e che solo grazie alla opposizione della CGIL si è riusciti in parte a mitigarne l’impatto.
Art. 24 (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in
situazione di gravità)
* I dipendenti del settore privato e pubblico hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, per l’assistenza ad un familiare, parente o affine entro il secondo grado, con handicap in situazione di gravità, purché non ricoverato a tempo pieno, ovvero di terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni, o abbiano patologie invalidanti o che siano deceduti. Per i figli il diritto al permesso è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche se adottivi, che possono fruirne alternativamente. E’ stata fortunatamente tolta la norma che impediva al lavoratore affine di terzo grado al portatore di handicap di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e di non essere trasferito senza consenso ad altra sede. Appare grave l’istituzione di una banca dati dei dipendenti pubblici che usufruiscono di questi permessi nonché dei soggetti portatori di handicap grave oggetto dell’assistenza, specificandone le modalità di utilizzo nonché i dati personali dei fruitori di detti permessi. *vedi nota n.1 alla fine del documento
Art.25 ( Certificati di malattia)
* Si estendono dal settore pubblico a quello privato le regole per la certificazione delle malattie: nei casi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a 10 giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
* Obbligatorio, da parte del medico, immediata trasmissione on line dei certificati di malattia. Il medico trasmette il certificato all’INPS che a sua volta lo invia all’azienda.
Art.26 (Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n.165)
* Previa autorizzazione del Ministro competente, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze,il personale del comparto sicurezza e difesa può essere collocato in aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza.
Art.27 (Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione della difesa)
* Cambiano numerose disposizioni relative al personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri; in caso di comando ad altra amministrazione questa si fanno carico degli oneri del trattamento fondamentale ed accessorio così come per il personale in posizione di comando delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Inoltre, per i Vigili del Fuoco , ivi compresi i volontari, il Governo s’impegna entro 18 mesi a emanare provvedimenti volti a riordinare, con decorrenza 1 gennaio 2012, il sistema previdenziale ed assistenziale per equiparare la pensione dei superstiti dei volontari deceduti per cause di servizio a quelle dei vigili in servizio permanente; ad equiparare il trattamento economico dei Vigili del Fuoco Volontari a quello riconosciuto ai Vigili del Fuoco in servizio permanente in caso d’ infortunio invalidante o malattia contratta per causa di servizio, includendo anche i periodi di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili a titolo gratuito
Art.30 (clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)
* Sono abilitati a certificare i contratti di lavoro gli Enti bilaterali, le DPL e le Province, le Università Pubbliche e Private nonché le Fondazioni Universitarie, ma, soprattutto, i consigli provinciali dei consulenti del lavoro.
* La certificazione è di natura “volontaria”, ma è “suggerita” per ridurre il contenzioso in materia di lavoro; le parti sottoscrivono attraverso la certificazione la validità e la correttezza di un contratto. E’ ovvio che senza la presenza del sindacato tale sottoscrizione, potrebbe rendere difficile aprire successivamente vertenze, impugnare i contratti, soprattutto se atipici, precari o con clausole aggiuntive alle norme (dai contratti a progetto ai regolamenti per i soci lavoratori di cooperativa).
* Una volta stipulato il contratto certificato, c’è l’obbligo del tentativo di conciliazione dinanzi alla commissione certificatrice prima di poter agire davanti alla magistratura.
* In caso di impugnazione del contratto certificato può essere accertato solo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento e non il merito dello stesso, né tantomeno alcuna valutazione tecnica , organizzativa e produttiva perché di pertinenza esclusiva del datore di lavoro o del committente, ciò vale anche per i casi generali previsti dall’art 409 del codice di procedura civile e dall’art 63, comma 1, del dlgs 165/2001g, ivi compreso l’esercizio dei poteri datoriali, trasferimento d’azienda e recesso.
* E’ possibile impugnare il contratto certificato davanti alla magistratura solo per i seguenti motivi: erronea “qualificazione” del tipo di contratto, vizi del consenso volontario, difformità tra prestazione stabilita ed effettiva esecuzione della stessa
Art.31 (Conciliazione ed arbitrato)
Di seguito illustriamo le procedure in maniera semplificata, così come vengono descritte dalla Legge; procedure che, al di là della attenzione formale e procedurale ai diritti del lavoratore, evidenziano, soprattutto se si è precari, quanto sarà difficile d’ora in poi potersi difendere per tutelare i propri diritti. Ciò perchè il sistema così congegnato della certificazione e dell’arbitrato/conciliazione svolto sempre dagli stessi soggetti privati, in virtù della clausola compromissoria, ben difficilmente potrà dare ragione al lavoratore ricorrente. Già con l’avvio del rapporto di lavoro, in sede di certificazione congiunta potranno essere avallate violazioni o deroghe contrattuali rispetto alle quali ben difficilmente sarà poi possibile fare opposizione una volta certificato l’accordo. Inoltre, qualora il lavoratore dovesse fare ricorso si ricorda che la legge permette l’ intervento giudiziale sostanzialmente solo nei casi di vizio della volontà e della diversa qualificazione del contratto. Va infine evidenziato che tutta la parte relativa al ruolo ed alle funzioni della DPL per la conciliazione e l’ arbitrato sono in realtà solo una finta perché questa struttura pubblica di garanzia , a ben leggere, ne esce depotenziata, limitata sostanzialmente alla funzione di passacarte del giudice per rendere esecutivi i lodi e le conciliazioni, perché ciò che conta è soltanto quanto previsto dal comma 10 ed 11 di questo articolo: il passaggio agli organi di certificazione della competenza su conciliazione e l’arbitrato
CONCILIAZIONE
* In caso di chiamata a giudizio riguardo problematiche del rapporto di lavoro cui all’art 409 del codice di procedura civile, il tentativo di conciliazione può essere promosso tramite sindacato .
* La richiesta di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende per la durata del tentativo di conciliazione e dei 20 giorni successivi alla sua conclusione ogni termine di decadenza.
* La commissione di conciliazione è istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro, e se la controparte accetta il tentativo di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento di copia della richiesta, è tenuta a produrre una propria memoria difensiva comprensiva delle contro deduzioni In caso di non adesione della controparte alla conciliazione ciascuno dei soggetti interessati sarà libero di adire alla autorità giudiziaria.
* Nei successivi 10 giorni dal deposito della memoria la commissione convoca le parti per il tentativo di conciliazione che dovrà essere tenuto entro i 30 giorni successivi.
* Il lavoratore, nel corso della conciliazione si può fare rappresentare dalla organizzazione sindacale cui conferisce il mandato
* In tutti i casi di contratto certificato nel quale si evidenzino vizi del consenso o della qualificazione dello stesso, difformità tra prestazione stabilita ed effettiva esecuzione della stessa è obbligatorio il tentativo di conciliazione prima del ricorso al giudice.
* Qualora la conciliazione abbia buon fine solo per alcuni aspetti della domanda ne viene fatto verbale e, su istanza della parte interessata, il giudice, limitatamente per quell’aspetto, lo dichiara esecutivo .
* In caso di non accordo, la commissione di conciliazione formulerà una proposta bonaria di definizione della controversia di cui, se non accettata senza motivazione, il giudice terrà conto in sede di giudizio ; in caso invece di richiesta congiunta di conciliazione, ove non risolta , entrambe le parti nel successivo giudizio dovranno fornire verbali e memorie relative al tentativo di conciliazione non riuscito.
* Per la conciliazione in sede sindacale non si applicano le disposizioni dell’art. 410 cpc, il relativo verbale sarà inviato alla DPL; su istanza della parte interessata il giudice dichiarerà esecutiva l’intesa raggiunta una volta verificatane la regolarità formale del verbale redatto .
* Se nel corso della successiva causa al tentativo di conciliazione posto in essere dal giudice una delle parti rifiuta la proposta transattiva “senza giustificato motivo”(?) questo comportamento sarà valutato ai fini del giudizio.
* In ogni fase della conciliazione, o in caso di mancata riuscita , le parti possono concordare una soluzione anche parziale della lite e riconoscere l’eventuale credito del lavoratore (solo un riconoscimento economico!!); possono anche accordarsi per affidare alla commissione di conciliazione la risoluzione in via arbitrale della controversia.
LODO ARBITRALE
* Nel mandato per la soluzione in via arbitrale le parti devono stabilire i termini per l’emanazione del lodo , termini che non possono superare i 60 giorni ; il lodo, una volta emanato ha forza di legge tra le parti ( art 1372 c.c.), ma può essere impugnato (art 808 ter c.c.)
* Sulle controversie aventi per oggetto la validità del lodo arbitrale decide in un unico grado il tribunale della circoscrizione in cui è la sede dell’arbitrato ed il ricorso va depositato entro 30 gironi dalla notificazione del lodo.
* Con questo articolo si prevedono anche sedi diverse dove svolgere la conciliazione e l’ arbitrato per le materie previste dall’art.409 del codice di procedura civile, in particolare presso le associazioni sindacali maggiormente rappresentative secondo le modalità definite dai contratti collettivi .
ARBITRATO IRRITUALE
* Ferma restando la facoltà delle parti di adire in via giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato tramite la Direzione Provinciale del lavoro , le controversie definite con l’articolo 409 del codice di procedura civile possono essere proposte davanti ad un collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale.
* Il collegio è composto in questo caso di tre membri, due nominati dalle parti, un terzo concordato o, in caso di non accordo, nominato dal tribunale.
* La tempistica prevede 30 giorni di tempo dalla notifica del ricorso per l’eventuale nomina concordata del presidente del collegio, in caso contrario , come già detto, procederà alla nomina il presidente del Tribunale. In caso di nomina condivisa la parte convenuta deve depositare entro 30 giorni una memoria difensiva sottoscritta , da un avvocato in caso di pubblica amministrazione,
* Entro 10 giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso; altrettanto la controparte negli ulterirori successivi 10 giorni.
* Il collegio fissa l’udienza entro 30 giorni successivi all’ultima memoria depositata dandone comunicazione alle parti almeno 10 giorni prima. In caso di buon esito del tentativo di conciliazione si applicano le disposizioni dell’art 411 del codice di procedura civile depositando il verbale alla DPL affinché il giudice, su istanza della parte interessata dia esecutività al provvedimento.
* In caso di non riuscita della conciliazione il collegio può interrogare le parti, assumere le prove, e invitare le parti al confronto a non più di 10 giorni di distanza. La controversia viene quindi decisa attraverso lodo entro i successivi 20 giorni dall’ultima udienza e produce gli effetti degli articolo 1372 e 2113 del codice civile.
* Il lodo è comunque impugnabile presso il tribunale circoscrizionale competente; il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o in presenza di accettazione degli esiti del lodo , o in caso di rigetto da parte del tribunale gli esiti della decisione assunta dal collegio sono esecutivi.
* Per i compensi degli arbitri di parte del collegio e del presidente i CCNL possono istituire un fondo per rimborsare il lavoratore delle spese sostenute
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
* In relazione alle materie trattate dall’art.409 c.p.c. le parti contrattuali possono pattuire che le controversie relative ai contratti siano decise da arbitri purchè si tratti di controversie che possono essere oggetto di compromesso (clausola compromissoria); ovvero rinviare le modalità di attuazione degli articolo 412 e 412 quater del c.p.c. agli accordi interconfederali od ai contratti collettivi; ove ciò non fosse possibile provvederà il Ministro del Lavoro con un proprio decreto
tenendo conto delle risultanza degli incontri avuti con le parti sociali.
* Con la clausola compromissoria il datore di lavoro potrà far sottoscrivere ai propri dipendenti, davanti alla commissione di certificazione, un documento con il quale si dice che in caso di controversia il lavoratore non si potrà rivolgere ad un giudice ma ad un arbitro privato.
* La clausola può essere sottoscritta solo alla fine del periodo di prova o decorsi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro; in ogni caso non potrà riguardare controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.
* Gli organi di certificazione ( Università, DPL, Fondazioni e Consulenti del Lavoro) potranno costituire camere arbitrali , ai sensi dell’art. 808 del codice di procedura civile, per la definizione delle controversie sulle materie indicate dall’art. 409 dello stesso codice, e fare anche convenzioni per determinare camere arbitrali unitarie
* Presso le stesse sedi potranno essere espediti tentativi di conciliazione in alternativa alla DPL
Art. 32 (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)
* L’impugnazione del licenziamento, nonchè dei contratti a termine, delle collaborazioni, dei trasferimenti individuali o collettivi, dei trasferimenti e cessione di aziende e rami di aziende , con qualsiasi atto scritto, deve essere attuata nei 60 giorni dal licenziamento o dalla conoscenza dei motivi dello stesso, ma è inefficace se entro i successivi 270 giorni il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
* Dette disposizioni si applicano ai contratti a termine in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza dalla scadenza del termine; ai contratti a termine già scaduti all’entrata in vigore della presente legge e con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore; alla cessione di contratta di lavoro con decorrenza dalla data del trasferimento ; in tutti i casi in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto.
* In caso di conversione a tempo determinato il risarcimento del lavoratore è di una indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto; in caso di presenza di accordi di stabilizzazione i lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie hanno diritto ad una indennità ridotta del 50% di quella prevista al comma precedente
Art. 33 (accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)
* E’ confermata e rafforzata la logica che tramite le ispezioni nei luoghi di lavoro non si deve “infierire” sul padrone: in caso di ispezione nei luoghi di lavoro ed accertamento di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale o contrattuali (per le quali sono previste sanzioni amministrative) l’ispettorato “diffida” l’azienda a regolarizzare entro 30 giorni, i responsabili della violazione potranno pagare la sanzione fino a 1/4 di quanto previsto dalla legge.
* Questo provvedimento ben si inserisce al quadro complessivo di smantellamento/svuotamento degli organi ispettivi (DPL, INPS, INAIL) che vede la riduzione delle sanzioni, la mancanza di adeguate risorse agli ispettorati, le indicazioni politiche-amministrative a fare da “consulenti” alle imprese piuttosto che svolgere un ruolo di controllo, repressione e dissuasione dei comportamenti illeciti e dello sfruttamento.
Art.36 (Modifiche all’articolo 9 del decreto-legge n.148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 236 del 1993)
* Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può adottare misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, utilizzando le risorse finanziarie del Fondo per la formazione professionale
Art 37. (Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali)
* La disciplina dell’impignorabilità è estesa ai fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Art. 38 (Modifica all’articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124)
* Il verbale rilasciato dal funzionario della direzione provinciale del lavoro a seguito di un intervento ispettivo diventa esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata.
Art. 39 (Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali)
* E’ reato il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995. Viene punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 2 milioni salvo che il datore di lavoro non provveda al versamento entro tre mesi dalla contestazione.
Art. 40 (Contribuzione figurativa)
* Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno od integrazione del reddito, dal 1 gennaio 2005, per i periodi settimanali di contribuzione figurativa, l’accredito è pari alla retribuzione che al lavoratore sarebbe spettata nel caso di regolare svolgimento dell’attività nel mese in cui si colloca l’evento.
Art. 41 (Responsabilità di terzi nelle invalidità civili)
* Per i casi in cui l’invalidità civile derivi da fatto illecito di terzi, il valore capitale delle prestazioni assistenziali erogate (pensioni, assegni e indennità) in favore dell’invalido civile ai sensi della normativa vigente sia recuperato, da parte della pubblica amministrazione erogatrice, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.
Art.42 (Comunicazioni delle imprese di assicurazione all’INPS)
* Vengono precisate le modalità per consentire all’INPS il recupero delle somme corrisposte in favore del lavoratore a titolo di indennità di malattia, rivalendosi sull’eventuale terzo responsabile dello stato di malattia del lavoratore stesso o sull’impresa di assicurazione.
Art. 45 (Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia)
* E’ possibile superare il limite di 22 mesi per l’accredito figurativo pensionistico durante i periodi di inabilità al lavoro, se derivano da infortunio sul lavoro.
Art. 46 (Differimento di termini per l’esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per
l’impiego, incentivi all’occupazione e apprendistato e di occupazione femminile )
* Differimento di 24 mesi dell’l’esercizio delle deleghe cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, riguardanti tra l’altro: la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali; il riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione e di apprendistato;-la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile, le condizioni dei lavoratori immigrati. Occorrerà grande attenzione affinché nell’esercizio di tale delega non vengano posti in essere le opzioni contenute nel libro bianco per quanto riguarda le tematiche in oggetto nonché, nell’attuazione del progetto Federalista del Governo, non venga attribuita alle Regioni la capacità di legiferare in maniera autonoma su queste materie; infine, evitare che nel processo di riordino i Centri per Impiego subiscano un forte ridimensionamento del proprio ruolo istituzionale, di garanzia nei confronti del lavoratore, a scapito dei nuovi soggetti privati cui la legge 183 consete di fare collocamento
Art. 48 (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276)
* Cambiano alcune disposizioni del D.Lgs. 276/2003 relative al mercato del lavoro. Previa intesa fra Stato e Regioni e sentite le parti sociali sarà possibile assolvere l’obbligo d’istruzione attraverso percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Intanto le Agenzie di collocamento potranno essere autorizzate dopo due anni di attività, nei 90 giorni successivi, a chiedere l’autorizzazione a tempo indeterminato solo sulla base dei controlli formali degli obblighi di legge ed in via “subordinata” al corretto svolgimento dell’attività svolta . On line saranno registrati nazionalmente i casi di percettore di sussidio o d’indennità che rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa o un progetto di reinserimento lavorativo facendo valere questa situazione in tutto il territorio nazionale .
* Potranno fare collocamento le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, anche tramite società di servizi controllate; associazioni di tutela ed assistenza, formazione, promozione della imprenditorialità, tutela delle disabilità, gli enti bilaterali; potranno essere autorizzati anche i gestori dei siti internet senza scopo di lucro.
Più in dettaglio :
le università pubbliche e private, che hanno l’obbligo di pubblicare alla borsa nazionale del lavoro i curricula dei propri laureati;
le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane;
le associazioni dei datori di lavoro e i sindacati comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
le associazioni di tutela, assistenza e promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;
gli enti bilaterali;
i gestori di siti internet.
Basterà “autocertificare” il possesso dei requisiti di legge per l’avvio dell’attività di intermediazione, e comunicarlo preventivamente al Ministero del Lavoro per svolgere l’attività d’intermediazione .
* Si introducono i Fondi per il sostegno al reddito dei lavoratori somministrati, attingendo al contributo del 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori interinali e finora utilizzato per le attività di “formazione e riqualificazione” dei lavoratori interinali.
* Infine, si “riconosce” all’apprendistato un valore sociale come aiuto alla lotta contro la “dispersione scolastica” affermando l’equiparazione dell’ultimo anno dell’obbligo di istruzione (16 anni) con l’attività di apprendistato come sostitutivo del diritto-dovere di istruzione e formazione. Al riguardo sono previste successive intese fra regioni e governo e un generale riordino in sede di delega al governo.
Art. 49 (Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l’INPS)
* Il mandato dei membri del comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito può essere rinnovato per più di due volte
Art.50 (Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative)
* Fatte salve le sentenze passate in giudicato, qualora sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il datore di lavoro, nel caso in cui abbia offerto entro il 30 settembre 2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della disciplina transitoria sulla stabilizzazione, nonché abbia offerto la conversione del contratto in essere a tempo indeterminato, dopo l’entrata in vigore della presente legge, è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione
Nota n. 1
testo dell’art 33 della legge 104 relativo alle agevolazioni di legge previste per facilitare l’assistenza ai portatori di handicap con le integrazioni apportate dalla legge 182/2010
33. Agevolazioni. –
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. (7bis)
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all’articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».